Pensione di reversibilità, silenzio sulle variazioni reddituali esclude la buona fede (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 523 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il percettore di pensione di reversibilità che ometta di comunicare all’ente previdenziale le circostanze rilevanti ai fini del ricalcolo — la titolarità di altra pensione diretta e il fuori corso universitario del figlio contitolare — non versa in buona fede, perché il mero silenzio su situazioni nella propria piena disponibilità integra colpa grave e rende ripetibili le somme indebitamente corrisposte. Ai fini della ripetizione non è necessaria una positiva condotta fraudolenta: è sufficiente l’inadempimento degli obblighi informativi che induce l’ente in errore. La regola trova fondamento nell’art. 1, comma 41, l. n. 335/1995, che subordina la misura della pensione di reversibilità al cumulo con gli altri redditi del beneficiario.
Il Fatto
Due ricorrenti — il coniuge superstite, contitolare della quota del 60% della pensione di reversibilità, e il figlio, destinatario della quota del 20% del trattamento di inabilità della dante causa — hanno adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento dell’irripetibilità degli indebiti contestati dall’INPS, rispettivamente di euro 42.636,53 e euro 30.262,08, oltre alla restituzione delle trattenute già applicate.
L’ente previdenziale aveva rideterminato il trattamento applicando i limiti di cumulabilità con i redditi dei beneficiari e riducendo la prestazione lorda nella misura del 50%. I ricorrenti hanno sostenuto di non aver determinato l’errore di calcolo, di aver assolto ogni onere comunicativo e di aver percepito le somme in buona fede. L’INPS, costituitosi in uno solo dei giudizi riuniti, ha replicato richiamando la decadenza dal beneficio della non decurtabilità e l’insussistenza della buona fede.
La Motivazione della Corte
Riuniti i giudizi per continenza ed economia processuale, il giudice affronta la questione della ripetibilità degli importi pensionistici indebitamente corrisposti in caso di superamento dei limiti al cumulo con altri redditi e di fuori corso universitario del figlio contitolare.
Il fondamento della pretesa restitutoria è individuato nell’art. 1, comma 41, l. n. 335/1995, secondo cui la pensione di reversibilità non subisce decurtazione se il coniuge superstite ha un reddito Irpef fino a tre volte il trattamento minimo INPS, mentre è ridotta del 25%, 40% o 50% — su importo già ridotto al 60% rispetto alla pensione del coniuge — in presenza di redditi che eccedano rispettivamente tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo.
Dalla documentazione emerge che il coniuge superstite è titolare di redditi da pensione diretta compresi tra quattro e cinque volte il trattamento minimo, con conseguente applicazione della riduzione di legge alla pensione di reversibilità. Quanto al figlio, dall’1.11.2018 è risultato studente universitario fuori corso, circostanza testualmente richiamata nella lettera di indebito del 6.6.2022, che ha fatto venir meno il beneficio della non decurtabilità.
Il giudice esclude qualsiasi stato di buona fede. Sebbene prima del 2018 l’INPS non avesse applicato trattenute, i percettori non potevano non rendersi conto che la percezione dei redditi da pensione diretta e la situazione di fuori corso implicavano il ricalcolo in riduzione. Il dolo e la colpa grave, nella duplice forma commissiva e omissiva, operano anche nella fase esecutiva del rapporto di durata, riguardando un fatto estintivo dell’obbligazione sconosciuto all’ente debitore, che non può attivarsi per conoscere la situazione patrimoniale di tutti i creditori senza la puntuale collaborazione di ciascuno.
Configura quindi comportamento doloso o gravemente colposo, di per sé incompatibile con la buona fede, il mero silenzio dei percettori del beneficio previdenziale idoneo a indurre in errore l’ente, quando su di essi gravino puntuali obblighi informativi indispensabili per la corretta liquidazione: non occorre alcuna positiva e fraudolenta condotta ingannatoria. Nel caso in esame i ricorrenti hanno taciuto elementi decisivi nella loro piena disponibilità, lucrando un vantaggio non dovuto. Non giova la comunicazione trasmessa all’INPS nel 2015, poiché il fuori corso rileva per il periodo dal 2018 al 2022. I ricorsi riuniti sono pertanto respinti, con condanna alle spese di lite di complessivi euro 500,00 a favore dell’INPS.
Nota della Redazione
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