Responsabilità erariale per falsa autocertificazione e occultamento doloso del danno (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 3 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per indebita percezione di contributi pubblici, l’obbligo del richiedente di dichiarare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l’esistenza di un decreto penale di condanna a proprio carico va accertato con riferimento alla normativa vigente al momento della dichiarazione, secondo il principio tempus regit actum. L’esonero da tale obbligo, introdotto dalle modifiche dell’art. 28, comma 8, del d.P.R. n. 313/2002 ad opera del d.lgs. n. 74/2016 e del d.lgs. n. 122/2018, non opera retroattivamente in ambito extra penale, restando distinta la responsabilità amministrativa dal reato di falso ideologico. La dichiarazione non veritiera con cui si tace una condanna che avrebbe precluso il beneficio integra occultamento doloso del danno e sposta il dies a quo della prescrizione al momento del disvelamento del danno, non a quello della condotta o dell’erogazione.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana ha citato in giudizio il beneficiario di un contributo a fondo perduto erogato dal Fondo Europeo Pesca 2007-2013, misura 1.4 “piccola pesca costiera”, per averlo indebitamente percepito mediante dichiarazioni non veritiere sui requisiti richiesti dal bando. La somma contestata ammonta a 15.000,00 euro, con richiesta di risarcimento in favore della Regione siciliana.

Nel novembre 2012 il convenuto aveva autocertificato di non aver riportato condanne per i reati di frode o sofisticazione alimentare, mentre nei suoi confronti era stato emesso, alcuni mesi prima, un decreto penale di condanna divenuto esecutivo. La Sezione giurisdizionale di primo grado, con sentenza n. 866/2022, lo aveva condannato al pagamento della somma, ravvisando il dolo e l’occultamento doloso del danno e respingendo l’eccezione di prescrizione. Contro quella decisione il soccombente ha proposto appello, deducendo l’inesistenza dell’obbligo dichiarativo, la mancanza dell’elemento soggettivo e la prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta per prima la questione dell’obbligo dichiarativo. Nella formulazione originaria, l’art. 28 del d.P.R. n. 313/2002 non prevedeva alcun esonero dell’interessato dal menzionare i decreti penali di condanna nelle dichiarazioni sostitutive. L’esonero è stato introdotto solo con il d.lgs. n. 74/2016 e, soprattutto, con l’art. 4, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 122/2018, con entrata in vigore differita di un anno.

Poiché la dichiarazione è stata resa nel novembre 2012, in applicazione del principio tempus regit actum la legge applicabile non poteva che essere quella allora vigente, che imponeva la menzione del decreto penale. Il Collegio esclude che i principi affermati dalla Corte di cassazione, sez. II penale, sulla retroattività delle riforme possano essere invocati in questa sede: essi riguardano la sussistenza del dolo nel reato di falso ideologico, ambito retto dal principio di favor rei, e non sono suscettibili di applicazione analogica nella distinta materia della responsabilità amministrativa, che prescinde dal reato.

La Sezione rileva poi che il bando, approvato nel febbraio 2012, subordinava l’erogazione all’autocertificazione dell’assenza di precedenti penali, incluso l’assenza di decreti penali di condanna divenuto irrevocabile. La condotta fraudolenta è quindi ravvisata nel silenzio serbato su una circostanza che avrebbe precluso l’accesso al beneficio, circostanza peraltro recente rispetto alla dichiarazione.

Quanto alla prescrizione, la Corte richiama l’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, secondo cui il fatto dannoso si perfeziona con l’eventus damni, e ricorda che tale regola è derogata in caso di occultamento doloso del danno. L’occultamento può realizzarsi anche con un comportamento omissivo su un atto dovuto, come il silenzio su circostanze che si ha l’obbligo giuridico di conoscere. Una dichiarazione sostitutiva non veritiera e fraudolenta integra pertanto l’occultamento, spostando il dies a quo al momento in cui l’amministrazione ha avuto contezza della falsità, individuato nella segnalazione della Guardia di Finanza del 3 luglio 2021. Rispetto a tale data, l’azione risulta tempestiva.

Alla stregua di tali considerazioni, i motivi d’appello sono integralmente respinti e la condotta dolosa preclude l’applicazione del potere riduttivo. Le spese di giudizio, liquidate in euro 83,92, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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