Prescrizione dei ratei pensionistici e onere di prova del legittimo affidamento (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 39 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di adeguamento perequativo del trattamento pensionistico regionale, il legittimo affidamento del pensionato, idoneo a sospendere il decorso della prescrizione ai sensi degli artt. 2935 e 2941, comma 8, cod. civ., non costituisce fatto notorio né può essere presunto juris et de jure. Esso va provato mediante la produzione di elementi di riscontro, in applicazione dell’art. 2697 cod. civ., idonei a dimostrare che il percipiente non poteva avvedersi dell’intervento peggiorativo sul proprio trattamento per fatto imputabile all’Amministrazione. Solo per il periodo fino al 28 febbraio 2012, in cui tutti i cedolini riportavano accanto alla voce “perequazione” l’art. 36 della legge regionale n. 6/1997, lo stato di affidamento può ritenersi notorio e non richiede prova specifica. Per il periodo successivo occorre la produzione di uno o più statini che rechino l’erroneo riferimento normativo.
Il Fatto
Il pensionato, già dipendente regionale in quiescenza dal 1° gennaio 1994, ha chiesto il ricalcolo e la rivalutazione del proprio trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 36 L.R. n. 6/1997, in combinato disposto con gli artt. 59, comma 13, legge n. 449/1997 e 69 legge n. 388/2000, con corresponsione dei ratei arretrati.
Il Fondo Pensioni Sicilia ha eccepito l’inammissibilità per mancata domanda amministrativa e, in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei pregressi. Il giudice di primo grado ha respinto le eccezioni, riconoscendo il diritto all’adeguamento per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge regionale e il 31 dicembre 2000, ritenendo la prescrizione sospesa per violazione del legittimo affidamento. Il Fondo ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 cod. proc. civ., correttamente qualificato come art. 190, comma 2, cgc. L’eccezione è infondata: l’atto di appello individua con sufficiente chiarezza i capi impugnati, le ragioni in fatto e in diritto e le conclusioni.
Nel merito, la Corte ribadisce che, sull’eccezione di prescrizione, non opera alcuna presunzione di legittimo affidamento. L’onere probatorio va assolto con la produzione di elementi di riscontro idonei a dimostrare che il pensionato non poteva avvedersi dell’intervento in peius per fatto imputabile all’Amministrazione, richiamando un orientamento consolidato della stessa Sezione.
La Corte puntualizza i limiti temporali della regola. Per le fattispecie relative ai cedolini inviati fino al 28 febbraio 2012, che riportavano l’art. 36 L.R. n. 6/1997 accanto alla voce “perequazione”, lo stato di affidamento costituisce fatto notorio e non richiede prova. Per il periodo successivo, in cui l’Amministrazione talvolta ometteva ogni annotazione, è onere del ricorrente provare la buona fede mediante la produzione degli statini, essendo sufficiente uno o più cedolini che rechino l’erroneo riferimento normativo.
Il giudice di primo grado ha violato tali principi, presumendo juris et de jure l’affidamento del pensionato. Dall’esame degli atti emerge che l’appellato ha prodotto in primo grado solo cinque cedolini relativi al periodo maggio 1994 – gennaio 2001, antecedenti al 28 febbraio 2012 e quindi non idonei a dimostrare l’errore incolpevole. La produzione di ulteriori cedolini in appello è preclusa dall’art. 194 cgc.
Ne consegue che i ratei maturati nel quinquennio anteriore al 23 febbraio 2021 sono dichiarati prescritti. La parziale riforma comporta la compensazione integrale delle spese tra le parti per entrambi i gradi, in ragione della soccombenza reciproca ai sensi dell’art. 31, comma 3, cgc.
Nota della Redazione
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