Responsabilità erariale del RUP per mancato rispetto dei termini e falsa documentazione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 29 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, il responsabile unico del procedimento che, dopo aver ripetutamente disatteso i termini fissati per l’ultimazione dei lavori e per la richiesta del saldo, rappresenti al nuovo legale rappresentante dell’ente una realtà difforme dal vero, esibendo documentazione priva di firme e recante numeri di protocollo inesistenti, risponde a titolo di dolo. Il danno è pari all’intera somma revocata, poiché la mancata conformità dell’opera al progetto finanziato è un aliud pro alio che esclude qualsiasi utilitas e impedisce la riduzione dell’addebito. In materia di termini processuali, il termine prorogato ex art. 68, comma 4, cod. giust. cont. conserva natura di termine di scadenza e, se il giorno finale è festivo, si applica l’art. 155, comma 4, cod. proc. civ. Nei confronti dell’agente che ha occultato dolosamente il danno, il dies a quo della prescrizione decorre dal disvelamento delle risultanze investigative, non dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca.
Il Fatto
La Procura regionale contabile ha citato il responsabile dell’ufficio tecnico di un Comune, nella duplice veste di R.U.P. e direttore dei lavori, e il sindaco in carica nel periodo di gestione del finanziamento. Il Comune era beneficiario di un contributo assegnato a valere sul PSR Calabria 2007-2013, per la realizzazione di un parco attrezzato e di un percorso tematico. I lavori dovevano essere ultimati entro dodici mesi e la domanda di saldo presentata entro un termine perentorio, a pena di revoca del contributo.
La Regione ha concesso plurime proroghe, tutte disattese. Il finanziamento è stato revocato con decreto del marzo 2019, con richiesta di recupero dell’anticipazione già erogata. All’attore pubblico sono state richieste due distinte quote di responsabilità, per il tecnico a titolo di dolo e per il sindaco a titolo di colpa grave per difetto di vigilanza. Nel corso del giudizio il sindaco ha definito la lite mediante pagamento, mentre la posizione del tecnico è stata decisa con la sentenza in esame.
La Motivazione della Corte
La difesa del convenuto ha proposto due eccezioni preliminari. La prima riguardava l’inammissibilità della citazione, depositata il giorno successivo al termine prorogato. Il Collegio ha respinto l’eccezione, rilevando che il termine per il deposito dell’atto di citazione è a decorrenza successiva e non muta natura per effetto della proroga. Poiché il giorno di scadenza era festivo, opera la proroga di diritto al giorno seguente non festivo, secondo l’art. 155, comma 4, cod. proc. civ., espressione di principi generali richiamati dall’art. 7, comma 2, cod. giust. cont.
La seconda eccezione verteva sulla prescrizione, sul rilievo che il danno sarebbe divenuto conoscibile con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del maggio 2018. Il Collegio ha distinto il piano sostanziale da quello processuale: la comunicazione di avvio ha natura istruttoria e non provvedimentale, mentre solo il decreto definitivo di revoca ha individuato in senso speculare le posizioni di creditore e debitore, segnando il confine tra fatto e danno. Quanto al dies a quo, le indagini della Guardia di Finanza hanno accertato che la PEC di comunicazione del decreto non è mai stata protocollata dal Comune e risulta cancellata dall’indirizzo istituzionale dell’ente. L’azione, notificata nell’ottobre 2023, è dunque tempestiva.
Nel merito, la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie. Il convenuto, oltre a non rispettare alcuna delle scadenze concesse, ha sottaciuto al nuovo sindaco lo stato della procedura ed esibito documentazione artefatta, attestante l’ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione, con ricevuta di trasmissione mai riscontrata. Alcuni elaborati risultano privi di firme e di data; una nota dell’ufficio tecnico reca un numero di protocollo corrispondente a una PEC in entrata della Prefettura relativa a materia diversa. Il Collegio ha qualificato la condotta come scelta consapevole, in parte omissiva e in parte attiva, incompatibile con la diligenza esigibile dal R.U.P.
Quanto al quantum, il danno è stato individuato nella perdita integrale del finanziamento. La Corte ha escluso la riduzione per il vantaggio conseguito dall’amministrazione, poiché il poco realizzato è del tutto difforme dal progetto: ne ha tratto l’inutilità della CTU e della prova testimoniale richieste. Ha inoltre respinto la richiesta di contenere la condanna entro l’esborso effettivo, perché il danno coincide con l’intera utilitas venuta meno, e l’eccezione sulla ripartizione ex art. 1-quater della legge n. 20/1994, non essendo indicati altri soggetti coinvolti. Il convenuto è stato condannato al risarcimento in favore del Comune, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con soccombenza nelle spese.
Nota della Redazione
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