Esenzione Irpef sulla pensione diretta del superstite di vittima del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 256 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’IRPEF prevista dall’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 ha natura soggettiva e si riferisce a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti. Il richiamo, contenuto nella disposizione, alle leggi che delimitano l’ambito dei destinatari non introduce alcuna necessaria correlazione tra il trattamento pensionistico agevolato e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status. Ne consegue che il coniuge superstite ha diritto all’esenzione anche sulla propria pensione diretta da lavoro, maturata in posizione autonoma rispetto al de cuius, e non soltanto sulla pensione indiretta o di reversibilità collegata alla vittima del dovere. Il diritto è soggetto alla prescrizione quinquennale, con decorrenza dal primo atto interruttivo validamente compiuto.

Il Fatto

La ricorrente, coniuge superstite di un militare deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto durante un servizio di scorta, è stata riconosciuta destinataria dei benefici riservati ai familiari delle vittime del dovere. In tale qualità ha chiesto all’INPS di estendere l’esenzione IRPEF anche alla propria pensione diretta da pubblico impiego, oltre che alla pensione privilegiata indiretta già esente.

L’Istituto ha respinto la richiesta, sostenendo che il beneficio fiscale opera esclusivamente sulla prestazione pensionistica collegata al de cuius. Da qui il ricorso, con cui la ricorrente ha invocato la natura soggettiva dell’agevolazione, richiamando l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto e, in subordine, l’accoglimento nei limiti della prescrizione quinquennale.

La Motivazione della Corte

La questione centrale attiene all’ambito oggettivo dell’esenzione. Secondo l’Istituto, l’agevolazione fiscale costituirebbe un’eccezione alla regola generale dell’imponibilità dei redditi e, come tale, non potrebbe estendersi a pensioni prive di collegamento con l’attività lavorativa della vittima del dovere.

La Corte disattende questa impostazione. Il dato letterale dell’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 depone nel senso dell’estensione dei benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti. I riferimenti normativi contenuti nella disposizione sono funzionali soltanto a delimitare l’ambito dei destinatari, non i trattamenti agevolati.

Il Collegio richiama l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. trib., n. 15023/2024, n. 15115/2024, n. 15121/2024), secondo cui la lettera della norma non contiene alcuna indicazione circa una necessaria correlazione tra pensione ed evento lesivo. Nel medesimo senso si pongono le pronunce di merito citate, tra cui Sez. giur. Campania n. 151/2025.

La Corte esamina poi il rinvio all’art. 3, comma 2, legge n. 206/2004, che sancisce l’esenzione dall’IRPEF della pensione maturata, e al comma 1 della stessa legge, che disciplina il diverso beneficio dell’aumento figurativo dell’anzianità contributiva. Nessuna delle due disposizioni richiamate subordina l’agevolazione alla correlazione con l’evento che ha dato luogo allo status.

Sull’eccezione di prescrizione, la Corte la ritiene parzialmente fondata. Risulta agli atti la domanda rivolta all’INPS in data 13.05.2022, che ha interrotto la prescrizione. Il diritto all’esenzione è pertanto prescritto per il periodo antecedente al 13.05.2017, con riconoscimento del beneficio a far data da tale ultima decorrenza. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità della questione, chiarita solo di recente dalla Suprema Corte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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