Responsabilità erariale del sindaco per ritardi nei lavori: esclusa la colpa grave (Corte dei Conti Sez. I App. n. 97 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto, la condotta del sindaco che adotti determinazioni provvedimentali, pur illegittime, non integra la colpa grave quando, in una valutazione ex ante, essa risponda all’esigenza di garantire l’ordine pubblico e la pubblica incolumità. Il nesso di causalità tra la condotta e l’ingente esborso conseguente alla definizione stragiudiziale delle riserve dell’appaltatore deve essere escluso quando l’episodio ostruzionistico, per durata e offensività, risulti trascurabile e non idoneo, secondo un criterio di regolarità causale, a produrre il pregiudizio. L’autonomia del processo contabile da quello penale non impedisce di fare propria l’argomentazione del giudice penale, che abbia escluso dolo, colpa e rapporto eziologico.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio l’odierna appellata, nella qualità di sindaco di un comune, chiedendone la condanna al pagamento di una somma superiore a 998.000 euro a titolo di danno erariale indiretto in favore della società pubblica stazione appaltante. Il pregiudizio sarebbe derivato dai maggiori oneri sopportati dalla stazione appaltante a causa dei ritardi nell’esecuzione dei lavori di un’opera di pubblica utilità, in violazione degli obblighi assunti in seno a un accordo di programma.

La Sezione giurisdizionale territoriale ha assolto l’appellata per insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, sotto il profilo sia del nesso causale sia dell’elemento soggettivo. La Procura ha proposto appello, lamentando la mancata valorizzazione della condanna civile pronunciata in sede penale e la carenza di motivazione sull’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove dalla piena autonomia del processo contabile rispetto a quello penale, ma rileva che l’accertamento operato in quella sede è sorretto da argomentazioni apprezzabili, tali da poter essere fatte proprie anche per dirimere la controversia erariale, pur tenendo conto degli elementi discretivi tra le due forme di responsabilità.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte esclude il dolo e ritiene non ravvisabile neppure la colpa grave. L’appellata, di fronte a una situazione contingente che impose determinazioni provvedimentali, adottò scelte che, quand’anche illegittime in una valutazione ex ante, non rivelano un’ingiustificabile trascuratezza nella gestione della vicenda.

Riguardo alla prima partita di danno, concernente la transazione del 2014, la Corte rileva che la sentenza penale di condanna per il reato di cui all’art. 340 cod. pen. è stata riformata in seconde cure per sopravvenuta prescrizione, con la conseguenza che difetta un giudicato penale di condanna rilevante in questa sede. Il singolo episodio, di durata trascurabile, non appare idoneo, secondo un criterio di regolarità causale, a determinare l’ingente danno contestato. Lo stesso P.M. ha manifestato perplessità sull’ascrivibilità del danno, concentrandosi sull’accordo bonario del 2016.

In ordine alla seconda partita di danno, la Corte osserva che la condotta attiva e dolosa fu effettivamente realizzata, ma i primi giudici hanno compiutamente motivato circa la sua irrilevanza causale. Il giudice penale si è limitato a stabilire l’efficacia causale della condotta rispetto alla temporanea sospensione dei lavori, senza esprimersi sull’impatto sul ritardo complessivo, evidenziando anzi una trascurabile offensività. Sostenere che una simile condotta singola abbia concorso a causare il danno contestato appare inverosimile.

La Corte rileva infine che la duplice definizione stragiudiziale fu originata preminentemente da difficoltà imputabili a varianti in corso d’opera e lavori complementari, e che la duplice definizione conforme innanzi al giudice amministrativo della correlata causa risarcitoria confermò l’infondatezza della domanda per difetto di nesso causale, emergendo anzi la sostanziale collaborazione dell’ente nella realizzazione dei lavori. L’appello è pertanto rigettato integralmente, con condanna della società stazione appaltante alla rifusione delle spese del grado in favore dell’appellata, liquidate in € 5.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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