Approvata la programmazione delle attività di controllo della Sezione regionale (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 159 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’approvare il programma annuale delle attività di controllo, distingue le funzioni ad essa attribuite ex lege, che hanno carattere obbligatorio e non sono comprimibili, dalle attività riconducibili ad autonome scelte programmatiche e da quelle attivabili solo su richiesta dell’amministrazione controllata. La programmazione costituisce momento di contemperamento tra la vastità dei compiti intestati alla Sezione e la limitatezza delle risorse disponibili. Il documento allegato alla deliberazione ne costituisce parte integrante, mentre le modalità di svolgimento delle singole attività sono definite con separato provvedimento, adottando criteri selettivi che tengano conto di specifiche anomalie e criticità. È fatta salva la facoltà della Sezione di modificare o integrare il programma.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha adottato la deliberazione con cui approva la programmazione delle attività di controllo per l’anno 2026. Il documento allegato, della quale costituisce parte integrante, individua le tipologie di controllo e le altre attività che impegneranno la Sezione nel corso dell’anno, secondo la relativa tempistica.
La deliberazione si colloca in continuità con la precedente programmazione riferita all’anno 2025 e interviene in attesa della definizione della programmazione generale da parte delle Sezioni Riunite in sede di controllo e della Sezione autonomie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione della vastità dei compiti attribuiti alle Sezioni regionali. Le funzioni intestate alla Sezione comprendono un complesso eterogeneo di attività: alcune sono obbligatorie, come il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, i riscontri nei confronti degli Enti locali ai sensi dell’art. 1, c. 166 e seguenti, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, e quelli verso gli enti del servizio sanitario regionale; altre sono riconducibili a scelte programmatiche adottate su base generale o locale; altre ancora sono determinabili solo in ragione dell’attività o della richiesta dell’amministrazione controllata, come i controlli di legittimità su atti delle amministrazioni periferiche dello Stato o la funzione consultiva svolta a richiesta degli enti locali.
Da tale premessa il Collegio trae la conseguenza che la programmazione deve contemperare gli obiettivi con le limitate risorse a disposizione, considerato che gran parte delle funzioni di controllo ha carattere obbligato per previsione legislativa. Il programma distingue, pertanto, le funzioni attribuite ex lege — articolate nei controlli di regolarità amministrativa e contabile verso la Regione, verso gli Enti locali e nelle altre attività previste da specifiche disposizioni — dalle attività ricorrenti e non assoggettabili a programmazione, tra cui i pareri in materia di contabilità pubblica, i pareri sulla costituzione di società e sull’acquisto di partecipazioni, i pareri sulle condizioni di applicabilità della normativa contabile alle attività finanziate con il PNRR e i controlli di legittimità sugli atti.
Il documento individua, inoltre, le attività di controllo programmate autonomamente, tra cui il completamento dell’indagine sull’intramoenia nelle strutture sanitarie, il referto annuale sulla finanza locale da predisporre entro il 31 dicembre 2026, il referto sui controlli alle società partecipate, l’indagine sui piani per il potenziamento del trasporto pubblico nei Comuni di grandi dimensioni, l’indagine sull’applicazione dei compiti dell’organo di revisione e quella sul sistema di finanziamento e organizzazione degli atenei regionali.
Il Collegio stabilisce che, con separato provvedimento, sono definite le modalità di svolgimento delle diverse attività, adottando criteri selettivi che tengano conto della presenza di specifiche anomalie e criticità. Il Presidente provvede con proprio provvedimento a designare i magistrati istruttori delle singole analisi e indagini programmate e dei singoli aspetti della gestione oggetto di esame in sede di parificazione del rendiconto regionale. La deliberazione dispone, infine, la trasmissione in formato elettronico ai destinatari istituzionali e la pubblicazione sul sito istituzionale della Corte per i restanti enti interessati.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.