Controllo concomitante e insussistenza di irregolarità gestionali sul Piano Sicurezza Stradale 2030 (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 60 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo concomitante di cui all’art. 22 del d.l. n. 76/2020, il Collegio valuta le modalità di attuazione degli interventi e può adottare specifiche raccomandazioni o attivare il procedimento ivi previsto solo quando emergano irregolarità gestionali o presupposti di responsabilità dirigenziale. L’insussistenza di tali presupposti, allo stato degli atti, preclude l’adozione di raccomandazioni, anche in presenza di criticità organizzative meramente inerziali. La verifica dell’adempimento degli obblighi di servizio da parte della struttura amministrativa competente va condotta distinguendo l’inerzia dell’ufficio dagli ostacoli imputabili ad altri organi, con la conseguenza che l’attività solerte e tempestiva della direzione generale esclude il rimprovero gestionale. Restano impregiudicati gli approfondimenti istruttori sugli step procedurali ancora non perfezionati.
Il Fatto
Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato l’intervento denominato “Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030“, di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, confermato nel programma di controllo per l’annualità 2025.
L’istruttoria del secondo semestre 2025 ha riguardato, tra l’altro, la mancata convocazione del CICASS, il Comitato per l’indirizzo e il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, nonché lo stato di attuazione dell’Osservatorio Nazionale per la Sicurezza Stradale e il calcolo degli indicatori di performance. La questione giunge al Collegio attraverso la relazione di deferimento del magistrato istruttore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del Piano, richiamando l’art. 32 della legge n. 144/1999, che individua quali documenti costitutivi gli Indirizzi Generali, le Linee Guida di Attuazione, il Piano Nazionale e i Programmi di attuazione. Il PNSS 2030 è stato approvato dal CIPESS con deliberazione n. 13 del 14 aprile 2022, dopo il parere della Conferenza Unificata, e si articola in obiettivi generali, specifici e operativi.
La criticità principale attiene alla mancata convocazione del CICASS, previsto dall’articolo 46 della legge n. 120/2010 e ricostituito con decreto del MIT n. 267 del 26 ottobre 2023. Il Comitato, presieduto dal Ministro, non risulta convocato nonostante le reiterate richieste della Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, avanzate sin dal novembre 2023 e più volte rinnovate nel 2024 e nel 2025.
Il Collegio sottolinea come la mancata approvazione del primo Programma biennale di attuazione abbia determinato ricadute sull’utilizzo dei fondi, con residui di circa 17 milioni di euro riferiti agli esercizi 2022 e 2023. Nondimeno, l’istruttoria esclude che la responsabilità di tale inerzia sia ascrivibile alla direzione generale, la quale risulta aver adempiuto i propri obblighi di servizio con solerzia e tempestività, senza che ricorrano i presupposti dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.
Con riguardo all’ONSS, l’amministrazione ha comunicato la formalizzazione del documento tecnico di strutturazione della piattaforma, validato con SAL n. 3. Sul piano degli indicatori, prosegue il calcolo degli otto KPI europei, con accordi con società esterne e il centro di ricerca nell’ambito del progetto Trendline, mentre per il KPI 7 sulla sicurezza delle infrastrutture è responsabile ANSFISA.
I dati ISTAT 2024 mostrano una stabilità del numero delle vittime, non in linea con il dimezzamento previsto dal Piano. Il Collegio rileva, in conclusione, l’insussistenza, allo stato degli atti, di irregolarità gestionali tali da dare luogo a specifiche raccomandazioni o dei presupposti per l’attivazione del procedimento dell’art. 22, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 76/2020, ferma restando la perdurante criticità della mancata convocazione del CICASS e gli ulteriori approfondimenti istruttori.
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Nota della Redazione
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