Responsabilità erariale del socio amministratore per mancata rendicontazione del finanziamento (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 8 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il privato beneficiario di un contributo pubblico è titolare di un rapporto di servizio con l’amministrazione erogante, indipendentemente dal titolo in base al quale gestisce il pubblico denaro. La mancata presentazione della rendicontazione finale delle spese integra colpa grave e determina l’inutilità dell’erogazione pubblica, con conseguente danno erariale pari all’importo non restituito. Quando il fruitore dei fondi è una società, la responsabilità erariale attinge anche il socio amministratore che, sottoscrivendo la domanda e omettendo la rendicontazione, si ingerisce nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi, divenendo agente contabile di fatto. La sua responsabilità solidale si fonda anche sull’illecito arricchimento ex art. 1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994, e può essere affermata a titolo di dolo in presenza di consapevole e intenzionale violazione degli obblighi del bando.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una società, il suo socio amministratore e una terza convenuta, già socia amministratrice, chiedendo la condanna solidale o parziaria al pagamento di euro 21.496,54 a titolo di danno erariale. Il danno derivava dalla revoca, disposta da Finpiemonte s.p.a. nel 2017, di un finanziamento erogato nel 2007 a valere su un bando regionale, per mancata rendicontazione finale delle spese. La società e il socio amministratore non si sono costituiti. La terza convenuta ha chiesto il rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., definito con il pagamento di euro 4.000,00 e la declaratoria, con separata sentenza, che nulla più era dovuto nei suoi confronti.

La questione arriva davanti al giudice contabile per accertare la responsabilità dei convenuti rimasti contumaci e per determinare la quota di danno a ciascuno imputabile, tenuto conto della definizione intervenuta sulla posizione della terza convenuta.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia della società e del socio amministratore, ai sensi dell’art. 93 c.g.c., non risultando costituiti nonostante la regolarità delle notifiche. Nel merito ritiene accertati gli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità erariale.

Quanto al rapporto di servizio, la Corte lo ravvisa pacificamente in capo ai privati percettori di contributi pubblici, richiamando le Sezioni Unite nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016. La mancata rendicontazione finale ha reso inutile l’erogazione pubblica e integra un livello almeno di colpa grave, in coerenza con la giurisprudenza contabile citata (Sez. II App. nn. 203/2019 e 518/2019). Il Collegio richiama anche la giurisprudenza dell’Unione in materia di fondi, applicandone i principi ai finanziamenti statali e regionali, e il principio di necessaria documentazione della spesa (Sez. III App. n. 1529/2020; Sez. giur. Piemonte n. 40/2023).

Sul fronte soggettivo, poiché la fruitrice è una società, la Corte applica il principio di Cass. n. 296/2013: la responsabilità attinge i soggetti legati alla società da rapporto organico quando dai loro comportamenti deriva la distrazione dei fondi dal fine pubblico. Il socio amministratore, che ha sottoscritto la domanda e omesso la rendicontazione, ha violato i doveri institori e si è ingerito nella gestione del pubblico denaro, divenendo agente contabile di fatto. La sua responsabilità solidale si fonda in ogni caso sull’art. 1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994, essendosi le risorse riversate a suo vantaggio in virtù della natura personale della società.

Il requisito soggettivo è ravvisato nel dolo, per la consapevole e intenzionale violazione degli obblighi del bando e della normativa regionale. Quanto alla quantificazione, pur essendo definita la posizione della terza convenuta, il Collegio valuta la sua compartecipazione al danno: le attribuisce un terzo della responsabilità e al socio amministratore i due terzi, condannando quest’ultimo e la società al pagamento di euro 14.331,02, oltre rivalutazione e interessi legali. Resta a carico dell’erario la differenza tra la quota ascrivibile alla terza convenuta e quanto dalla stessa versato, in ragione della funzione deflattiva dell’art. 130, comma 1, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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