Invalidità superiore al 74 per cento e contribuzione figurativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 492 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contribuzione figurativa per gli invalidi civili, il riconoscimento del grado di invalidità pari o superiore al 75%, presupposto del beneficio di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, può essere accertato dal giudice contabile sulla base del parere del Collegio medico legale della Corte dei conti, senza che vincoli la valutazione espressa dalla Commissione medica dell’INPS. Il giudice può discostarsi dal verbale della Commissione amministrativa quando l’elaborato peritale, esaustivo e completo, ricostruisca il quadro morboso secondo la tabella indicativa di cui al d.m. 5 febbraio 1992 e la formula riduzionistica di Balthazard. Accertato il requisito sanitario, va affermato il diritto all’accredito della contribuzione figurativa con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e nel limite massimo di cinque anni, con condanna dell’INPS alla refusione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, collaboratrice scolastica dipendente del Ministero dell’Istruzione, ha presentato domanda amministrativa all’INPS per il riconoscimento dell’invalidità civile ex legge n. 118/1971. All’esito della visita del 9 ottobre 2019 la Commissione medica ha accertato un’invalidità pari al 67%. La ricorrente ha poi chiesto l’accredito della contribuzione figurativa, senza ottenere risposta, e ha adito la Corte dei conti per l’accertamento di un’invalidità pari o superiore al 75% e per il riconoscimento del beneficio contributivo previsto dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000.
L’INPS si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, l’inammissibilità per carenza di interesse ad agire e il difetto di legittimazione passiva. Con sentenza non definitiva – ordinanza n. 617/2020 il giudice ha rigettato le eccezioni preliminari e ha disposto l’accertamento medico legale. La questione è giunta così alla definizione del merito.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha definito il merito richiamando gli esiti dell’incombente istruttorio. Il Collegio medico legale ha esaminato il verbale della Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile e la documentazione sanitaria, disponendo ulteriori accertamenti specialistici, e ha ricostruito il quadro morboso in atto.
Il parere ha applicato la tabella indicativa delle percentuali di invalidità di cui al d.m. 5 febbraio 1992, con riferimento alla data della visita effettuata dalla Commissione medica dell’INPS del 9 ottobre 2019. Le infermità sono state valutate complessivamente secondo la formula riduzionistica di Balthazard, utilizzata per le invalidità plurime, giungendo a una percentuale pari al 75%.
La Corte ha ritenuto il parere esaustivo e completo, idoneo a fondare il proprio convincimento, e ha dichiarato l’invalidità in misura superiore al grado del 74%. Ha quindi affermato il diritto della ricorrente al beneficio contributivo di cui all’art. 80 legge n. 388/2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Il giudice ha così superato la valutazione amministrativa che aveva attestato il grado di invalidità al 67%, valorizzando l’accertamento tecnico svolto in giudizio. Sul piano delle spese, la soccombenza è stata posta a carico dell’INPS, condannato alla refusione delle spese di lite quantificate in complessivi € 1.500,00, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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