Giudizio di conto, firma dell’agente contabile e sanatoria per riconoscimento della paternità (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 91 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la correttezza formale del conto esige la sottoscrizione dello stesso e delle sue modifiche da parte dell’agente contabile della gestione oggetto del giudizio, in forza dell’art. 140, comma 2, c.g.c., che impone la compilazione in modo idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell’agente. Il principio di personalità della responsabilità contabile opera anche nei giudizi di conto, incentrati sulla gestione di uno specifico agente e diretti a determinare il corretto rapporto di debito e credito tra questi e l’ente pubblico. L’irregolarità formale derivante dalla sottoscrizione del conto da parte di soggetto diverso dall’agente è tuttavia sanata quando l’agente medesimo riconosca formalmente la paternità del conto, assumendo la responsabilità personale della gestione.
Il Fatto
Il Giudice designato, con relazione n. 1209/2023, aveva concluso per il discarico dell’agente contabile, consegnatario dei titoli azionari di un Comune, per il conto giudiziale relativo all’esercizio 2016. I conti, ricompilati secondo il criterio del valore del patrimonio netto in aderenza alle ordinanze interpretative nn. 21 e 22 del 2022 della Sezione, risultavano però sottoscritti dal Sindaco in carica anziché dall’agente contabile all’epoca individuato.
Su tale rilievo la Procura Regionale ha espresso avviso contrario alla proposta di discarico, chiedendo l’iscrizione al ruolo dei conti esaminati e invocando il contrasto con la giurisprudenza costante della Corte dei conti in materia di personalità della responsabilità contabile. Il Comune si è costituito, rappresentando che le modifiche apportate costituissero mera parifica; in udienza il rappresentante della Procura ha ribadito la necessità della firma dell’agente contabile responsabile.
La Motivazione della Corte
La Sezione prende atto che le modifiche ai conti, pur correttamente redatte alla luce delle ordinanze interpretative nn. 21 e 22 dell’8 aprile 2022 secondo il metodo del valore del patrimonio netto, non risultano sottoscritte dall’agente contabile. L’eccezione della Procura è fondata: la correttezza formale del conto esige la firma dell’agente della gestione oggetto del giudizio, in ottemperanza all’art. 140, comma 2, c.g.c., che richiede una compilazione idonea, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell’agente.
La Corte qualifica dunque come sussistente l’irregolarità eccepita. Richiama il principio di personalità della responsabilità contabile, applicabile anche ai giudizi di conto avuto riguardo all’oggetto — la gestione di uno specifico agente — e alle finalità, consistenti nella determinazione del corretto rapporto di debito e credito tra agente ed ente pubblico.
La memoria del Comune, tuttavia, nel ricostruire l’iter procedimentale della redazione del conto, contiene l’elemento idoneo a sanare l’irregolarità: reca anche la firma dell’agente contabile pro tempore, con riconoscimento formale della paternità del conto e conseguente assunzione della responsabilità propria e personale. Tale esito è coerente con l’art. 140 c.g.c., che esige la corretta compilazione del conto da parte dell’agente contabile anche per forma oltre che per contenuto.
Su queste basi la Sezione conclude, anche per economia processuale, nel senso del discarico dei conti oggetto del giudizio. Dichiara la regolarità del conto e ne pronuncia il discarico, con nulla per le spese.
Nota della Redazione
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