Moltiplicatore per il personale di polizia escluso dall’ausiliaria (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 89 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria e collocato in pensione per raggiungimento dei limiti di età ordinamentali, spetta l’incremento figurativo del montante contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997. L’incremento è pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Ai fini del calcolo la base imponibile è quella risultante dal montante retributivo dell’ultimo anno di servizio, non la retribuzione mediata sugli ultimi trecentosessanta giorni antecedenti la cessazione. Le determinazioni operative dell’ente previdenziale che riducano tale base non sono vincolanti per il giudice. Il ricalcolo comporta la rideterminazione della pensione e la corresponsione degli arretrati, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio nella Polizia di Stato fino al collocamento in pensione per raggiunti limiti di età. È titolare di pensione liquidata con il sistema misto presso la sede INPS competente. Non ha potuto accedere all’istituto dell’ausiliaria, perché il personale della Polizia di Stato rientra tra quello escluso da tale istituto. Dall’esame del modello di calcolo della pensione non risultava applicato il beneficio del c.d. moltiplicatore.
Il ricorrente ha quindi chiesto all’INPS il ricalcolo ai sensi dell’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, con corresponsione degli arretrati, interessi e rivalutazione. L’ente non ha risposto. L’INPS, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto sostenendo che la norma riguarderebbe il solo personale militare del comparto di sicurezza, ufficiali e sottufficiali, non collocato in ausiliaria.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico delle pensioni accoglie il ricorso. La norma invocata si applica, per il tramite del richiamo all’art. 1 d.lgs. n. 165/1997, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il relativo ordinamento, smilitarizzato con la legge n. 121/1981, non contempla l’istituto dell’ausiliaria. La tesi restrittiva dell’INPS non regge di fronte al dato testuale e sistematico.
La Corte verifica in concreto la sussistenza dei requisiti. Il ricorrente è stato dipendente della Polizia di Stato, è stato collocato in pensione per raggiunti limiti di età, è titolare di pensione calcolata con il sistema misto e non ha potuto optare per l’ausiliaria. Tutte le condizioni previste dalla disposizione risultano integrate.
Il punto centrale attiene al calcolo del montante contributivo. L’INPS assumeva che la base imponibile andasse individuata nella retribuzione mediata degli ultimi trecentosessanta giorni antecedenti la cessazione, comprensiva di tredicesima, scatti e competenze accessorie eccedenti il diciott per cento. La Corte non condivide il criterio. La norma parla di base imponibile dell’ultimo anno di servizio e impone di moltiplicarla per cinque. Il riferimento è quindi all’imponibile retributivo risultante dal quadro di determinazione del montante, non a una retribuzione mediata.
Su questa base il giudice ritiene corretto il calcolo di parte ricorrente: all’imponibile dell’ultimo anno, pari a euro 60.844,55, va aggiunto l’importo di cinque volte lo stesso, per un totale di euro 365.067,30. Le spiegazioni dell’INPS, che conducevano a euro 346.341,63, non risultano convincenti. La Corte richiama, per la ricostruzione generale dell’istituto, una propria precedente decisione della Sezione giurisdizionale per la Sicilia.
Il ricorso è pertanto accolto. Si accerta il diritto del ricorrente alla determinazione del montante con l’incremento figurativo e alla conseguente rideterminazione della pensione. L’INPS è condannato alla corresponsione di quanto dovuto ad adeguamento del trattamento corrente e agli arretrati maturati. Sui maggiori ratei decorre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo. Le spese di lite sono liquidate in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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