Responsabilità erariale del titolare per mancata rendicontazione del contributo (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 67 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il percettore di contributi pubblici, ancorché privato, è titolare di un rapporto di servizio con l’ente erogante e risponde del loro impiego secondo le finalità del bando. La mancata presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute integra l’illecito erariale, perché lascia priva di dimostrazione l’effettiva destinazione delle risorse al fine pubblico. La revoca dell’agevolazione per inadempimento dell’obbligo di redde rationem determina un danno pari all’importo non restituito, con rivalutazione monetaria dalla percezione e interessi legali dal deposito. Il titolare e legale rappresentante di impresa individuale, che ha sottoscritto la domanda, risponde personalmente a titolo di dolo, per la consapevole e intenzionale violazione degli obblighi, ponendosi quale agente contabile di fatto.

Il Fatto

Una impresa individuale operante nel commercio al dettaglio di pane e prodotti di panetteria presentava domanda di agevolazione a valere su un programma regionale per l’accesso al credito delle microimprese, ottenendo un finanziamento di euro 10.000,00, di cui una quota a provvista bancaria e una a provvista pubblica. La quota regionale veniva erogata nel gennaio 2009. L’impresa non trasmetteva la rendicontazione finale delle spese, come prescritto dal bando.

L’ente gestore avviava il procedimento di revoca, concluso con l’intimazione alla restituzione di euro 4.830,27, tra quota capitale e oneri di agevolazione. Intervenute transazioni che riducevano il credito, la Procura regionale citava in giudizio il titolare e legale rappresentante, in proprio e nella qualità, per il residuo di euro 3.566,32. Il convenuto non si costituiva.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto la contumacia del convenuto, ai sensi dell’art. 93 c.g.c., per la regolarità delle notifiche dell’atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza.

Nel merito, il Collegio afferma la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014 e 12086/2016. Dalla documentazione emerge il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, con conseguente inutilità dell’erogazione pubblica: l’impresa non ha mai documentato la fruizione del contributo per gli scopi perseguiti dal bando.

La Corte richiama la giurisprudenza comunitaria in materia di fondi per iniziative imprenditoriali, secondo cui il sistema di sovvenzioni si fonda sull’adempimento degli obblighi del beneficiario e il legittimo affidamento non è invocabile da chi commetta una violazione manifesta della normativa. I principi valgono anche per fondi regionali. Il Collegio osserva che la mancata puntuale rendicontazione comprova l’illiceità della condotta, in virtù del principio contabile di necessaria documentazione della spesa: in difetto, resta priva di dimostrazione l’effettiva destinazione delle risorse al fine pubblico.

Trattandosi di impresa individuale, la responsabilità è imputata al titolare legale rappresentante, che ha personalmente sottoscritto la domanda. Egli ha violato i doveri institori, si è ingerito nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi e, non provvedendo alla restituzione, è divenuto agente contabile di fatto. Sotto il profilo soggettivo, il Collegio ravvisa il dolo, per la consapevole e intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale, in relazione al ruolo rivestito rispetto al beneficio, di cui è implicitamente garante del buon fine.

Il convenuto è pertanto condannato al risarcimento di euro 3.566,32, oltre a rivalutazione monetaria dalla percezione e interessi legali dal deposito, nonché al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’erario, liquidate in euro 419,29. La Corte dispone l’annotazione a tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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