Parere sfavorevole per carenza di motivazione sulla convenienza economica (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 247 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo che la Corte dei conti esercita sull’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ha ad oggetto la motivazione del provvedimento e non si esaurisce nella verifica della sostenibilità finanziaria. L’ente locale è tenuto a esplicitare una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra il modello di gestione in house providing e l’esternalizzazione del servizio tramite acquisto sul mercato. Quando manca del tutto nel provvedimento e negli allegati un quadro economico di raffronto tra i costi della gestione affidata alla società e quelli dei gestori attuali o di un ipotetico progetto posto a base di gara, la carenza motivazionale è assorbente e il parere della Sezione è sfavorevole.
Il Fatto
Un comune socio di CAP Holding s.p.a., gestore del servizio idrico integrato, sottopone al controllo preventivo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la propria deliberazione consiliare con cui autorizza e approva l’acquisizione di una partecipazione indiretta in AEMME Linea Ambiente s.r.l. tramite la stessa CAP Holding. L’operazione, promossa dalla società capogruppo, mira all’aggregazione delle gestioni in house dei rifiuti in cinque delle sette zone omogenee dell’area metropolitana milanese.
La richiesta del comune si inserisce in una trattazione collegiale congiunta: dopo le prime cinquantatré istanze definite in una precedente adunanza, pervengono le richieste di altri sedici comuni e della Città metropolitana sulla medesima operazione societaria. La Sezione è chiamata a esprimersi sulla conformità dell’atto ai parametri di legge.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla natura peculiare del controllo: il legislatore ne individua tempi, parametri ed esiti, e l’oggetto è la motivazione dell’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione. Il riferimento è all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, che impone all’amministrazione di inviare l’atto alla Corte, la quale delibera entro sessanta giorni sulla conformità ai commi 1 e 2 e agli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
La Corte richiama l’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, che esige la motivazione analitica sulle ragioni e finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. Su questa base la Sezione rileva che nel provvedimento spicca l’assenza di un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione.
Difetta, in particolare, una valutazione comparativa, anche di sintesi, dei costi del servizio che si prevede di gestire in house rispetto ai costi sostenuti con i gestori attuali, o rispetto ai costi stimati di un ipotetico progetto di servizio da porre a base di gara. L’onere di motivazione analitica non può dirsi soddisfatto quando manca del tutto una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra il modello in house e l’esternalizzazione.
La Corte respinge l’argomento secondo cui l’affidamento del servizio non sarebbe contestuale all’acquisizione della partecipazione. L’operazione è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla riduzione delle società in house attive nel settore dei rifiuti, con previsione dell’affidamento del servizio già dal 2026 e crescita progressiva degli abitanti serviti fino al 2035. Neppure nel punto specifico dedicato alle ragioni di convenienza economica, né negli allegati, si rinvengono elementi di valutazione comparativa.
Le carenze motivazionali sono ritenute assorbenti: la Sezione non si pronuncia sulla coerenza dell’operazione con lo statuto della capogruppo, sul controllo analogo a cascata, contestato in giudizio, né sul potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 175/2016. Il dispositivo esprime parere sfavorevole. Qualora l’amministrazione intenda procedere egualmente, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni del discostamento, dandone pubblicità sul sito istituzionale e informandone la Sezione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.