Incarichi dirigenziali: illegittimo valutare insieme interni, esterni e comma 6 (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 15 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel conferimento degli incarichi dirigenziali l’amministrazione, pur agendo come datore di lavoro, è tenuta al rispetto delle regole pubblicistiche dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del principio di buona amministrazione. L’esigenza di ottimale allocazione delle risorse umane trova un limite nei principi di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione, oltre che nelle regole di buona fede e correttezza, da intendersi come non arbitrarietà e ragionevolezza delle scelte. Ove l’amministrazione attivi un’unica selezione aperta ai dirigenti interni, al personale dirigenziale di altre amministrazioni e ai soggetti esterni, deve osservare una progressione nella valutazione delle candidature: prima i curricula dei dirigenti interni, poi quelli appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni, infine i soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale. L’affidamento di funzioni dirigenziali a chi non ha superato il prescritto percorso concorsuale riveste carattere eccezionale e residuale. La valutazione comparativa cumulativa delle istanze lede la posizione dei dirigenti di altra amministrazione, titolari di una legittima aspirazione e di un interesse qualificato a essere valutati prioritariamente, e viola i principi di trasparenza e non discriminazione.

Il Fatto

Il decreto del direttore generale del Ministero della cultura del 1° agosto 2025, n. 1296, ha conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione di una Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio.

L’atto è pervenuto all’Ufficio di controllo per il prescritto controllo preventivo di legittimità. L’Ufficio ha chiesto chiarimenti sulla sussistenza dei presupposti per il conferimento, considerato il carattere eccezionale del ricorso a professionalità esterne. L’amministrazione ha risposto, prima sostenendo di aver esaminato i curricula senza un preciso ordine di priorità e poi affermando di aver proceduto per gradi, indicando i due candidati appartenenti a ruoli dirigenziali di altre amministrazioni come non idonei. Il magistrato istruttore ha proposto il deferimento alla sede collegiale e il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricorda che il sistema di provvista dirigenziale delineato dall’art. 19, commi da 1 a 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 configura un sistema piramidale, in cui il ricorso agli esterni ex comma 6 ha carattere residuale ed eccezionale. La dirigenza di ruolo resta la naturale destinataria degli incarichi, in coerenza con la regola costituzionale posta a garanzia del buon andamento dei pubblici uffici.

Il Collegio richiama il principio dell’ordine di priorità affermato dalla deliberazione n. SCCLEG/3/2022/PREV: l’amministrazione deve valutare dapprima i dirigenti interni, poi quelli non appartenenti ai ruoli ma dipendenti di amministrazioni dello Stato o di organi costituzionali, infine le persone di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli.

Dalla documentazione emerge che l’amministrazione non ha rispettato quest’ordine. Ha proceduto a una valutazione comparativa cumulativa delle diciotto istanze pervenute, sulla base di criteri predeterminati e di un’apposita griglia. I due dirigenti interni hanno trovato sistemazione nella medesima procedura; i due candidati di ruoli dirigenziali di altre amministrazioni, valutati favorevolmente, non l’hanno trovata. La scheda comparativa e il foglio allegato attestano una valutazione complessiva e non per gradi, con punteggi elevati attribuiti ai dirigenti di altre amministrazioni, in un caso inferiori di un solo punto rispetto al candidato prescelto.

Il Collegio rileva le contraddizioni dell’amministrazione. La tesi secondo cui le due candidature esterne non erano idonee per formazione ed esperienze pregresse non trova riscontro nel verbale di comparazione. Le conclusioni sull’inidoneità dei candidati ex comma 5-bis non risultano coerenti con la scheda comparativa, che aveva assegnato loro punteggi ampiamente positivi.

Ne deriva la lesione della posizione dei due dirigenti di altra amministrazione, titolari di una legittima aspirazione e di un interesse qualificato a essere valutati prioritariamente, oltre che dei principi di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione. Il decreto non può essere dichiarato conforme a legge: la Sezione nega il visto e la conseguente registrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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