Inammissibile la citazione contabile senza audizione del presunto responsabile (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 84 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, la richiesta di audizione personale del presunto responsabile, formulata in calce alle deduzioni ai sensi dell’art. 67, co. 1 e 2, c.g.c., costituisce una istanza effettiva e non una mera clausola di stile; la sua omissione, ove correttamente proposta, determina l’inammissibilità della citazione in giudizio. La disposizione ha carattere tassativo e non rilevano i profili di utilità che dall’audizione sarebbero potuti derivare nel convincimento del Pubblico ministero. Parimenti, la citazione è inammissibile quando l’invito a dedurre sia stato notificato presso un indirizzo diverso da quello di residenza anagrafica del destinatario, in assenza di dimostrazione che quel luogo costituisse la sua dimora abituale o il suo domicilio, non essendo sufficiente il mero ritiro occasionale del plico ivi depositato.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio tre medici chiedendone la condanna al risarcimento del danno, in parti uguali, in favore di un’azienda sanitaria. Il danno era prospettato come patrimoniale indiretto: la somma corrisposta dall’azienda in ragione di un sinistro sanitario, già riconosciuta dal giudice civile con condanna al risarcimento.

Secondo la requirente, le condotte dei sanitari, consistite in errore diagnostico e in omessa prescrizione di ulteriori esami, erano legate al decesso di una paziente. Due convenuti hanno eccepito l’inammissibilità della citazione per vizi procedimentali: l’uno per mancata preventiva audizione personale, l’altro per irregolarità della notifica dell’invito a dedurre.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la posizione del primo convenuto. L’art. 67, co. 2, c.g.c. consente al presunto responsabile di chiedere di essere sentito personalmente, con istanza da formulare in calce alle deduzioni o in separato atto; l’omessa audizione determina l’inammissibilità della citazione. La difesa aveva inserito in calce alle deduzioni la richiesta di apposita audizione ai sensi dell’art. 67 c.g.c.

La Procura aveva qualificato quella formula come mera clausola di stile, sostenendo l’identità delle difese e l’ininfluenza dell’audizione. La Corte non condivide: la richiesta è chiara, non generica, né condizionata, e manifesta l’inequivocabile volontà del deducente di essere ascoltato. L’audizione rappresenta un indefettibile passaggio procedimentale preprocessuale di completamento dell’istruttoria. La norma ha carattere tassativo: irrilevanti i profili di utilità. La citazione nei confronti di quel convenuto è quindi inammissibile.

Quanto al secondo convenuto, l’invito a dedurre era stato notificato presso l’indirizzo risultante dal certificato di residenza, ove l’Ufficiale giudiziario attestava l’irreperibilità, con richiesta di modulistica per la notifica ex art. 143 c.p.c. Cui la Procura non dava corso, notificando presso altro indirizzo nel comune di Ciampino, con deposito presso la casa comunale ai sensi dell’art. 140 c.p.c.. Da certificato emergeva però che quel comune era l’indirizzo di residenza solo fino al 4 ottobre 2022.

La Corte richiama il principio per cui le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo circa il luogo dell’abituale dimora, accertabile con ogni mezzo di prova, rilevando esclusivamente il luogo ove il destinatario dimori di fatto in via abituale (Cass. ord. 8463/2023). Nel caso, manca la dimostrazione che l’indirizzo di Ciampino fosse domicilio o dimora del notificando. Il ritiro dell’atto di citazione ivi depositato non vale a provarlo, potendo essere stato occasionale; nè basta che quello fosse l’indirizzo di residenza fino a circa due anni prima. La Procura avrebbe potuto avvalersi della notifica ovunque si trovi ex art. 42 c.g.c..

Poiché la definizione in rito di due posizioni giustifica la compensazione delle spese ex art. 31, co. 3, c.g.c., il Collegio, non definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la citazione nei confronti dei due convenuti e dispone con separato provvedimento in merito al terzo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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