Responsabilità dell’ex socio per debiti fiscali della società estinta (Cass. civ. Sez. V n. 32003 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità dell’ex socio di società di capitali estinta per debiti fiscali, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., la percezione di quote o attività liquidatorie costituisce elemento costitutivo, e non impeditivo, della fattispecie di responsabilità dell’ex socio, con la conseguenza che il relativo onere probatorio grava sul creditore-Fisco. Tale onere, tuttavia, non va assolto nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento, atto di natura impositiva, ma esclusivamente in fase riscossiva, nel giudizio di opposizione alla cartella di pagamento, con la quale l’Amministrazione determina concretamente la pretesa esecutiva. L’ex socio è, in ogni caso, successore universale della società estinta per il solo fatto di essere tale, indipendentemente dalla percezione di somme, restando la sua responsabilità patrimoniale limitata a quanto effettivamente riscosso.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a un’ex socia di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese un avviso di accertamento per maggiori ricavi non dichiarati per l’anno 2011, con ripresa di Ires, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni. La pretesa si fondava sulla qualità di ex socia della società estinta.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, rilevando che l’accertamento era stato notificato dopo l’estinzione della società e che non risultava alcuna percezione di somme da parte dell’ex socia in base al bilancio finale di liquidazione. La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’Ufficio, confermando l’assenza di prova sulla distribuzione di residui attivi. L’Agenzia delle entrate ricorreva quindi per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia deduceva l’omessa pronuncia sulla questione della ripartizione degli oneri probatori, sostenendo che la CTR si era soffermata sull’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014. Il motivo è infondato: la sentenza d’appello aveva comunque risposto alla questione, affermando che nessun riscontro emergeva sull’avvenuta distribuzione di somme ai soci.

Con il secondo motivo l’Agenzia censurava la violazione dell’art. 2495 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., lamentando che la CTR aveva addossato all’Ufficio l’onere di produrre il bilancio finale di liquidazione. La Corte ritiene il motivo fondato, sia pure su basi parzialmente diverse da quelle prospettate.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza secondo cui, a seguito dell’estinzione della società, l’ex socio è successore universale «per il solo fatto di essere tale e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione», citando Cass., sez. un., n. 3625 del 2025 e Cass., sez. un., n. 6070 del 2013. L’universalità del titolo successorio non è contraddetta dal fatto che la responsabilità sia limitata a quanto percepito.

La Corte distingue poi tra pretesa impositiva e pretesa riscossiva. L’avviso di accertamento identifica il soggetto passivo e l’entità del debito tributario trasferito all’ex socio; in questo giudizio l’eccezione sulla limitata percezione di somme non attiene alla legittimità della pretesa. Diversamente, è nel giudizio di opposizione alla cartella di pagamento che l’ex socio può eccepire la limitazione della propria responsabilità, con conseguente onere dell’Ufficio di provare l’effettiva riscossione di utilità.

Nel richiedere all’Ufficio di provare la distribuzione di utili già nel giudizio di impugnazione dell’accertamento, la CTR si è posta in contrasto con tali principi. Il ricorso è quindi accolto quanto al secondo motivo, rigettato il primo, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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