Imposta di registro su provvedimento che dichiara esecutivo il lodo (Cass. civ. Sez. V n. 10991 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il presupposto del tributo non si ricollega all’efficacia esecutiva del provvedimento giudiziale, bensì all’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986. Ne consegue che la sospensione dell’esecutività del provvedimento non fa venir meno l’obbligo tributario. L’art. 8 della tariffa allegata al citato d.P.R. non equipara agli atti dell’autorità giudiziaria i lodi arbitrali, ma i provvedimenti che li dichiarano esecutivi, il cui regime è sovrapponibile a quello degli atti emessi dall’autorità giudiziaria. Il tributo è dovuto anche se, al momento della registrazione, il provvedimento sia stato impugnato o sia ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

Il Fatto

Una società contribuente riceveva una cartella di pagamento per il mancato versamento dell’imposta di registro relativa al provvedimento con cui il giudice aveva dichiarato esecutivo un lodo arbitrale. La cartella richiedeva una somma comprensiva di interessi e sanzioni.

La contribuente impugnava la cartella e, dopo il rigetto in primo grado, proponeva appello, cui si riunivano gli appelli dei fideiussori coobbligati. La Commissione Regionale Tributaria rigettava il gravame, osservando che la sospensione dell’esecutività del lodo, disposta in sede di appello, non faceva venir meno il presupposto del tributo. I contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 37 del d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 8 della tariffa, sostenendo che al momento dell’emissione della cartella il decreto che dichiarava esecutivo il lodo era stato riformato per effetto dell’ordinanza che ne aveva sospeso l’esecutività, e che un lodo privo di esecutorietà non è equiparabile ad un atto giudiziario tassabile.

La Corte ritiene il motivo infondato. Il contribuente opera una evidente confusione di piani concentrando l’attenzione sul lodo, che, fino a quando non è dichiarato esecutivo, non è equiparabile ad un provvedimento giudiziario e può essere soggetto a registrazione solo in caso d’uso.

Il Collegio richiama l’art. 8 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, che equipara agli atti dell’autorità giudiziaria non i lodi arbitrali, ma i provvedimenti che li dichiarano esecutivi. Sono questi ultimi ad essere soggetti all’imposta, con regime giuridico sovrapponibile a quello degli atti emessi dalle autorità giudiziarie.

Trova quindi applicazione il principio enunciato da Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 12480 del 21/05/2018, secondo cui il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione non fa venir meno il presupposto del tributo, costituito dall’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione. Il presupposto non si ricollega all’efficacia esecutiva, ma all’esistenza del titolo. In tal senso depone il tenore dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, secondo cui gli atti dell’autorità giudiziaria in materia civile, i decreti ingiuntivi esecutivi e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali sono soggetti all’imposta anche se impugnati o ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. Su tale disposizione la Corte costituzionale si è più volte pronunciata, da ultimo con la pronuncia n. 13/2008.

Il ricorso è quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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