Imposta unica scommesse dovuta anche per bookmaker estero privo di concessione (Cass. civ. Sez. V n. 12242 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è dovuta anche quando la raccolta del gioco avvenga per conto di un allibratore estero privo di concessione, e la relativa obbligazione grava solidalmente, con nesso paritetico e non dipendente, sul titolare della ricevitoria che opera come centro trasmissione dati. L’art. 1, comma 66, l. n. 220/2010, quale norma di interpretazione autentica dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1998, preclude ogni residua condizione di obiettiva incertezza normativa per i periodi di imposta successivi alla sua entrata in vigore. La scelta impositiva non viola il principio di capacità contributiva, poiché il ricevitore può trasferire il carico fiscale sull’allibratore mediante la regolazione negoziale delle commissioni, e non contrasta con l’art. 56 TFUE, risultando conforme all’interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Il Fatto

Una società di diritto maltese, operante come allibratore estero e scommettitore obbligato solidale di un centro trasmissione dati, impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2012. L’Ufficio contestava la raccolta di scommesse per conto di un bookmaker estero privo di concessione, con recupero dell’imposta unica, delle sanzioni e degli accessori.

La CTP di Venezia rigettava il ricorso; la CTR del Veneto respingeva l’appello, ritenendo dovuta l’imposta anche in assenza del titolo concessorio. La società contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi; resisteva l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi — concernenti il presupposto soggettivo, la territorialità dell’imposta e la dedotta violazione dei principi di non discriminazione e di legittimo affidamento — sono dichiarati inammissibili per assenza di confronto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte richiama Sezioni Unite n. 23745 del 2020 e, sul versante europeo, la Corte cost. n. 27 del 2018 e le pronunce CGUE C-375/17 e C-788/18.

Il quadro normativo è ricostruito muovendo dall’art. 1 d.lgs. n. 504/1998 e dall’art. 1, comma 2, l. n. 288/1998: l’imposta è dovuta per scommesse relative a qualunque evento, anche svolto all’estero. L’art. 1, comma 66, l. n. 220/2010 ha stabilito che l’imposta è comunque dovuta in assenza o in caso di inefficacia della concessione, qualificando soggetto passivo chiunque gestisca scommesse per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, con obbligazione solidale del committente.

La Corte esclude che l’equiparazione tributaria tra gestore per conto terzi e allibratore sia irragionevole. Il ricevitore partecipa all’attività di organizzazione ed esercizio del gioco: assicura locali e ricezione della proposta, cura trasmissione dell’accettazione, incasso e pagamento delle vincite, e il volume delle scommesse raccolte incide sulla sua provvigione e sul suo rischio imprenditoriale. Attraverso la disciplina negoziale delle commissioni egli può trasferire il carico tributario sull’allibratore, e la rivalsa opera così come strumento applicativo del principio di capacità contributiva.

Quanto alla territorialità, il fatto imponibile non è la conclusione del contratto, ma la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse, attività svolte in Italia. Il quarto motivo è respinto: poiché il periodo di imposta è il 2012, dopo l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica non può più sussistere alcuna obiettiva incertezza normativa. Il quinto motivo è manifestamente infondato, spettando alla parte pubblica assistita da propri funzionari la liquidazione delle spese con riduzione del venti per cento ai sensi dell’art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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