Responsabilità civile dei magistrati: errore revocatorio e travisamento della prova (Cass. civ. Sez. III n. 19865 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità civile del magistrato per errore revocatorio, prevista dall’art. 2, comma 3, lett. b), della legge n. 117 del 1988 nel testo anteriore alla riforma del 2015, presuppone l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento. Non integra la fattispecie l’ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto sussistente una situazione di fatto sulla scorta di elementi insufficienti, purché gli stessi siano stati oggetto di esame e valutazione: si versa, in tal caso, in un errato apprezzamento dei dati acquisiti, coperto dalla clausola di salvaguardia dell’art. 2, comma 2. Fuoriesce del pari dal paradigma dell’errore revocatorio l’errore che cada su un fatto controverso oggetto di decisione, poiché in presenza di posizioni contrapposte la pronuncia assume natura valutativa e non di mera svista percettiva.

Il Fatto

La ricorrente aveva convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a una sentenza del Consiglio di Stato che, riformando la decisione del giudice amministrativo di primo grado, aveva confermato la legittimità di ordinanze contingibili e urgenti e del conseguente ordine di demolizione di un immobile di sua proprietà.

Il Tribunale e la Corte d’appello di Perugia avevano respinto la domanda, escludendo che al collegio giudicante potesse addebitarsi l’affermazione di un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti. Avverso la sentenza di appello la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, incentrati sul travisamento della prova e sull’omesso esame di fatti decisivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione dell’ambito applicativo della disciplina invocata. Poiché la sentenza del giudice amministrativo risale al 2011, trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 2 della legge n. 117 del 1988 anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 18 del 2015, in difetto di disciplina transitoria. Ne deriva che le censure di travisamento del fatto e della prova vanno valutate alla stregua della fattispecie di cui all’abrogata lett. b) del comma 3.

Il collegio ricostruisce quindi i limiti di tale fattispecie, richiamando il principio per cui essa attribuisce rilievo al solo errore di tipo revocatorio, consistente nella supposizione di una circostanza la cui inesistenza sia chiaramente posta in luce dagli atti. Resta estraneo alla previsione il caso in cui il giudice ritenga verificatasi una determinata situazione di fatto sulla scorta di elementi insufficienti che, purtuttavia, abbiano formato oggetto di esame e di valutazione. La responsabilità, inoltre, si incentra su una colpa grave tipizzata, riconducibile alla negligenza inescusabile, che esige un quid pluris rispetto alla colpa grave dell’art. 2236 cod. civ., non spiegabile e privo di agganci con le particolarità della vicenda.

Tale lettura è coerente con la clausola di salvaguardia dell’art. 2, comma 2, che esclude la responsabilità per l’attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e della prova, e con la garanzia costituzionale dell’indipendenza del giudice affermata dalla Corte cost. n. 18 del 1989. Ne discende che fuoriesce dal paradigma dell’errore revocatorio l’errore che cada su un fatto controverso tra le parti: in presenza di posizioni contrapposte, la pronuncia non è mera svista percettiva, ma assume natura valutativa.

Su queste basi, i primi tre motivi, costruiti sul preteso travisamento della prova, risultano inammissibili. Quanto ai verbali dei Vigili del Fuoco, la Corte ribadisce che il verbale è dotato di fede privilegiata solo per i fatti caduti sotto l’immediata osservazione degli operanti, valendo nel resto come prova liberamente apprezzabile. Parimenti inammissibile è il motivo fondato sull’inesistenza di un terrazzino, perché la prova invocata è un documento di provenienza unilaterale della stessa parte.

I motivi quarto e quinto, che denunciano l’omesso esame di fatti decisivi, sono del pari inammissibili per la preclusione derivante dal comma 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., applicabile ai ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023, in caso di doppia conforme. La Corte dichiara infine inammissibile il controricorso della Presidenza, depositato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 cod. proc. civ. novellato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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