Omessa pronuncia sull’abuso edilizio e immissioni: criterio differenziale (Cass. civ. Sez. II n. 19767 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che ometta del tutto di esaminare un motivo di gravame relativo a una autonoma domanda, senza alcuna statuizione implicita di rigetto, incorre in omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., rilevante come nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Nelle immissioni rumorose il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, e il criterio differenziale è applicabile anche in mancanza di piano di zonizzazione acustica. Il rispetto dei limiti pubblicistici non rende di per sé lecite le immissioni, dovendo il giudizio formularsi alla stregua dell’art. 844 cod. civ. La lesione del diritto alla serenità personale e familiare è danno risarcibile, ma non in re ipsa: va allegata in modo circostanziato e provata, anche per presunzioni.

Il Fatto

I proprietari di un immobile convenivano davanti al Tribunale una società che aveva adibito l’immobile adiacente a ristorante, contestando interventi edilizi assentiti dal Comune ma in contrasto con la disciplina urbanistica, nonché immissioni di fumo e rumore da una canna fumaria posta a distanza inferiore a quella prescritta. Chiedevano la condanna al risarcimento e la demolizione dell’ampliamento abusivo.

Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello, in parziale accoglimento, condannava la società al pagamento di una somma per ciascuno degli attori, riconoscendo il superamento della soglia di tollerabilità dei rumori e liquidando il danno in via equitativa. Propongono ricorso per cassazione i soccombenti in appello; la società resiste e ricorre in via incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, che denuncia l’omessa pronuncia sui motivi di appello relativi all’autonoma domanda di accertamento dell’illegittimità dell’attività commerciale assentita in contrasto con gli strumenti urbanistici. Trattandosi di error in procedendo, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti sui quali il ricorso si fonda; dall’atto di appello emerge che gli appellanti avevano impugnato la ritenuta legittimità dell’intervento edilizio. La Corte d’appello ha del tutto omesso di esaminare tale motivo, senza neppure una statuizione implicita di rigetto.

Il secondo motivo del ricorso principale, relativo alla rinnovazione della CTU, è infondato: la decisione di procedere o meno a tale rinnovazione rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, non sindacabili in sede di legittimità.

Quanto al ricorso incidentale, i primi due motivi sono infondati. Irrilevante è la diversità del manufatto oggetto delle due consulenze, ciò che rilevando essendo l’accertamento del superamento o meno della soglia di rumore ex art. 844 cod. civ. La Corte ribadisce che il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, e richiama il principio del criterio differenziale. La differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene attualità: il rispetto dei livelli pubblicistici non può di per sé far considerare lecite le immissioni. Il superamento dei limiti è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, non censurabile in legittimità.

Il terzo motivo del ricorso incidentale è infondato. La Corte d’appello non ha ritenuto il danno in re ipsa, ma ha valutato le allegazioni e gli elementi di prova, tra cui documentazione sanitaria e il pregresso accertamento penale per il reato di cui all’art. 674 cod. pen. Pur escludendo il nesso diretto tra le patologie e il superamento dei limiti, ha ritenuto provato un danno da immissioni e lo ha liquidato equitativamente. La sentenza è conforme al principio per cui la lesione del diritto alla serenità personale e familiare è risarcibile, ma non in re ipsa, dovendo essere allegata con riferimento a fatti concreti e provata, anche per presunzioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *