Distanza dalle vedute: le inferriate qualificano l’apertura come luce (Cass. civ. Sez. II n. 33281 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o di luce, regolare o irregolare, va accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell’apertura stessa, rimanendo irrilevante l’intenzione del suo autore o la finalità perseguita. Un’apertura munita di inferriata, idonea a impedire la prospectio nel fondo vicino, si configura come luce, anche se consenta di guardare con una manovra poco agevole per una persona di normale conformazione. La veduta si distingue dalla luce perché implica, oltre alla inspectio, la prospectio, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino. Rispetto alla luce il vicino non ha diritto a chiedere la chiusura, ma solo la regolarizzazione. L’accertamento sulla idoneità del parapetto a consentire l’affaccio in condizioni di normalità e sicurezza costituisce valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile confinante con una piazza comunale propose azione di nunciazione mentre erano in corso i lavori di riqualificazione della piazza eseguiti dal Comune, coinvolgendo nel giudizio anche la società appaltatrice. Lamentava la realizzazione di un muro rettilineo a distanza illegale dalla sua proprietà, la violazione delle distanze dalle vedute e, in particolare, la violazione della distanza legale dalla veduta esercitabile dal terrazzino verso la piazza a causa di un muro curvilineo.

Il Tribunale, in sede cautelare e poi nel merito, accolse solo in parte la domanda, ritenendo violata la distanza del muro curvilineo dal terrazzino ai sensi dell’art. 907 cod. civ.. La Corte d’Appello rigettò l’appello principale del privato e, in accoglimento dell’appello incidentale del Comune, respinse anche la domanda di demolizione del muro curvilineo, escludendo che dal terrazzino fosse esercitabile una veduta per assenza di inspectio e prospectio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., rilevando che perché tale violazione sia sussumibile nell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., occorre allegare che il giudice non abbia operato secondo il proprio prudente apprezzamento o abbia attribuito alla prova un valore diverso. Il male esercizio del prudente apprezzamento è censurabile, nei rigorosi limiti del vizio di motivazione, solo ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., secondo il principio delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020.

Nel caso concreto la Corte d’Appello ha escluso che le finestre con inferriate potessero qualificarsi come vedute in senso tecnico-giuridico, per l’impossibilità dell’inspiciere e del prospiciere impedito dalle inferriate. Un’apertura munita di inferriata che non consenta la prospectio può configurarsi solo come luce, con la conseguenza che il vicino non ha diritto a chiederne la chiusura, ma solo la regolarizzazione. Il principio è confermato dalla giurisprudenza richiamata, tra cui Cass. Sez. II n. 3924 del 29.02.2016 e Cass. n. 29752 del 2024.

Quanto al secondo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto storico decisivo, la Corte richiama Sezioni Unite n. 8053 del 2014: il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività. La pretesa regolarità dell’altezza del parapetto al momento della costruzione non incide sulla ratio decidendi, poiché rileva solo l’idoneità del parapetto a permettere l’affaccio in condizioni di normalità e sicurezza, accertamento di fatto incensurabile.

Anche il terzo e il quarto motivo, che deducono la violazione degli artt. 900, 905 e 907 cod. civ. e dell’art. 8 d.m. n. 236/1989 sull’altezza minima dei parapetti, sono infondati. L’accertata inidoneità del parapetto all’esercizio della veduta deriva dalla mancata possibilità di affaccio in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza, trattandosi di valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se supportata da motivazione logica. Il ricorso è respinto con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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