Frode fiscale e finalità extrafiscali: irrilevanti ai fini tributari (Cass. civ. Sez. V n. 16512 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, ai fini tributari è del tutto irrilevante che i partecipanti alla frode fiscale perseguano e realizzino finalità extrafiscali, una volta che la frode risulti concretamente attuata con la realizzazione di un credito erariale inesistente e non sia dimostrata l’assenza di danno erariale. La sentenza penale di assoluzione pronunciata nei confronti di un soggetto estraneo alla società contribuente non può estendere a quest’ultima i propri effetti, né sul piano dell’accertamento del tributo né su quello dell’eseguibilità della sanzione amministrativa. La società contribuente non può limitarsi a produrre le fatture o a provare il pagamento dei tributi, ma deve fornire la prova della propria buona fede.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava quattro avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni d’imposta 2011, 2012, 2013 e 2014. L’Agenzia delle entrate li aveva emessi sulla scorta di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, dal quale emergeva la fittizietà di operazioni commerciali di cessione di bobine di carta e cartone, nonché di container e compattatori usati, intercorse tra la società, quale interposta, e altre società.
La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello della contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rilevando l’assenza dei documenti di trasporto, la mancata indicazione dei relativi estremi in fattura, l’assenza di movimentazione delle merci e di contratti sottostanti, oltre alle dichiarazioni rese alle forze dell’ordine dai rappresentanti delle società coinvolte. La contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40, 41-bis, 42 e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 4, 5, 11, 24 e 25 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che dalla motivazione di una sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante di una società terza risultava che le fatture erano state emesse non per realizzare una frode fiscale, ma per consentire al gruppo emittente di ottenere credito bancario.
Il motivo è manifestamente infondato. La Corte osserva anzitutto un dato processuale decisivo: la ricorrente richiamava la motivazione di una sentenza penale che, all’epoca della redazione del ricorso, non era ancora stata depositata. Il deposito integrale, avvenuto solo con la memoria, non muta la conclusione, poiché quella pronuncia riguarda un soggetto del tutto estraneo alla ricorrente e non può in alcun modo estendersi ad essa.
Nel merito, la ricorrente nulla deduce o prova circa la diversa finalità perseguita dal gruppo emittente, né circa l’effettivo ricorso al credito bancario. I rapporti commerciali fittizi riguardavano inoltre altre società, in relazione alle quali la ricorrente non fornisce alcuna indicazione.
Il principio centrale è enunciato con nettezza: ai fini tributari è del tutto irrilevante che i partecipanti a una frode fiscale perseguano finalità extratributarie, specie quando la frode risulta concretamente attuata, con realizzazione di un credito erariale inesistente, e non sia dimostrata l’assenza di danno erariale. Una volta messa in atto la frode e realizzato il credito, resta indifferente la sua utilizzazione, a fini di detrazione, rimborso o extrafiscali.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 19, 20 e 21 del d.lgs. n. 74 del 2000 in merito all’eseguibilità della sanzione amministrativa, richiamando Cass. n. 21694 del 2020. Anche tale censura è manifestamente infondata: la ricorrente ritiene erroneamente di poter estendere gli effetti dell’assoluzione penale a soggetto diverso da quello nei cui confronti è stata pronunciata. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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