Licenziamento illegittimo per sproporzione della sanzione espulsiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19377 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità della sanzione all’illecito è rimesso al giudice di merito e si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento in relazione al concreto rapporto, valutato in senso accentuativo rispetto alla regola della non scarsa importanza di cui all’art. 1455 cod. civ. L’irrogazione della massima sanzione è giustificata solo in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. La violazione del dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 cod. civ. prescinde dall’integrazione di una concorrenza sleale ai sensi degli artt. 2592, 2593 e 2598 cod. civ., ma la potenzialità lesiva della condotta può essere verificata anche ex post, valorizzando il considerevole arco temporale tra le condotte e il recesso, ove sia mancato un danno concreto per il datore di lavoro.

Il Fatto

Una società aveva intimato il licenziamento per giusta causa a un proprio dipendente, contestandogli lo svolgimento di progetti e la conclusione di affari in proprio mediante la partecipazione a due società, sfruttando risorse e know how aziendali. Il Tribunale, in opposizione all’ordinanza emessa nella fase sommaria del rito Fornero, aveva ridotto da dieci a quattro le mensilità dell’indennità risarcitoria e aveva aggiunto la condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.

La Corte d’appello, accogliendo in parte il reclamo incidentale del lavoratore, aveva elevato l’indennizzo a sei mensilità ai sensi dell’art. 8 legge n. 604/1966 e respinto il reclamo principale della società. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe l’ammissibilità delle domande di tutela obbligatoria e di indennità sostitutiva del preavviso nel rito speciale. La Corte richiama il costante indirizzo per cui, ai sensi dell’art. 1, comma 48, legge n. 92/2012, sono proponibili le domande fondate su fatti costitutivi già dedotti, al fine di evitare il frazionamento dei processi. L’art. 1, comma 51, legge n. 92/2012 non preclude le domande diverse da quelle del comma 47, ma solo quelle non fondate sugli identici fatti costitutivi.

Il Collegio osserva che la richiesta di tutela obbligatoria era stata formulata, sia pure in subordine, già nella fase sommaria, e che l’indennità di mancato preavviso era stata dedotta nel ricorso introduttivo, oltre che richiesta nelle conclusioni dell’opposizione, basandosi sui medesimi fatti costitutivi. Quanto al requisito dimensionale, esso non è fatto costitutivo né elemento di ammissibilità: la sua assenza è fatto impeditivo che deve allegare e provare il datore di lavoro, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 141/2006.

Il secondo motivo contesta il riferimento alla nozione di concorrenza sleale. La Corte chiarisce che la ratio decidendi riposa su un giudizio di sproporzione tra i fatti contestati e la massima sanzione espulsiva. Il riferimento alla concorrenza sleale non è suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., poiché i giudici di merito hanno escluso la coincidenza dei settori economici e hanno accertato che le condotte consistevano in attività estranee al contratto, svolte anche durante l’orario di lavoro, con distrazione del tempo retribuito.

Il terzo motivo denuncia difetto di motivazione. La Corte esclude le anomalie lamentate: il lasso temporale tra le condotte e il recesso può rilevare nell’ottica di escludere, sia pure ex post, la potenzialità lesiva, quando sia mancato un danno concreto. Neppure rileva la clausola del CCNL del 2019 richiamata dalla società, successiva alle condotte e comunque non vincolante in tema di giusta causa.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della società alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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