Compensi sportivi dilettantistici: esenzione solo se manca professionalità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11203 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contribuzione previdenziale e assicurativa, l’art. 67, primo comma, lett. m), TUIR, come interpretato dall’art. 35, comma 5, d.l. n. 20 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009, esenta da contribuzione i compensi per prestazioni relative alla formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, purché nei limiti monetari dell’art. 69 TUIR. L’esenzione presuppone la prova, a carico di chi la invoca, che le prestazioni siano rese in favore di un organismo che non solo sia qualificato come dilettantistico, ma possegga in concreto tale requisito sostanziale, operando senza fine di lucro. È inoltre necessario che le prestazioni siano rese nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica, in ragione del vincolo associativo, e che il prestatore non svolga l’attività con carattere di professionalità. Quest’ultimo requisito va inteso in chiave soggettiva, inerente alle modalità di svolgimento dell’attività, e non in relazione alla natura oggettiva della stessa: rileva cioè se l’attività sia svolta professionalmente, non se l’attività sia di per sé professionale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso di una società sportiva dilettantistica e dichiarato insussistenti le pretese contributive dell’INPS e dell’INAIL, annullando la cartella esattoriale e l’avviso di addebito opposti. Le pretese riguardavano la posizione di tre collaboratori: un istruttore sportivo di fitness, un’addetta alla reception e un addetto ai rapporti con i clienti.

La Corte territoriale aveva ritenuto che i compensi erogati fossero inquadrabili tra i redditi diversi di cui all’art. 67 TUIR e quindi esenti da contribuzione. Secondo i giudici d’appello era sufficiente il presupposto soggettivo della natura dilettantistica della società e quello oggettivo dell’erogazione delle somme nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica; il carattere professionale dell’attività non era ritenuto ostativo. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso, con atti separati, l’INAIL e l’INPS, resistendo la società sportiva.

La Motivazione della Corte

Investita della questione, la Suprema Corte ha accolto entrambi i ricorsi. In via preliminare ha chiarito che, ratione temporis, non trovano applicazione le disposizioni sulle società dilettantistiche introdotte dalla legge n. 207 del 2017, né quelle successive di cui al d.lgs. n. 26 del 2021.

Il Collegio ha richiamato i principi già espressi in fattispecie sovrapponibili, e in particolare l’orientamento secondo cui il d.m. 15 marzo 2005 n. 17445, sulla base della preesistente previsione del d.lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, include tra i soggetti assoggettati all’obbligo assicurativo gli impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi, palestre e sale fitness.

Per effetto dell’art. 67, primo comma, lett. m), TUIR — che produce effetti eccettuativi anche rispetto all’obbligo contributivo previdenziale — non sono soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari dell’art. 69 TUIR, relative alla formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, a condizione che chi invoca l’esenzione dimostri una serie di requisiti. Tra questi, che le prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultino qualificate come dilettantistiche, ma posseggano in concreto tale requisito sostanziale; che siano rese nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica; e che il prestatore non svolga l’attività con carattere di professionalità.

Su quest’ultimo punto la Corte ha precisato che la professionalità richiamata dall’art. 67 va intesa in chiave soggettiva, inerente alle modalità di svolgimento dell’attività, e non in relazione alla natura oggettiva della stessa: sono esclusi dai redditi diversi non già quelli provenienti da attività professionali, ma quelli derivanti da attività svolte professionalmente.

La sentenza impugnata si è discostata da tali principi, ritenendo che l’esclusione del carattere professionale dovesse considerarsi in re ipsa per il tipo di attività svolta, e considerando dirimente il dato dell’affiliazione a un organismo sportivo a vocazione dilettantistica accertato dal CONI. Per tale erronea premessa sistematica la Corte d’appello ha proceduto con metodo inesatto al giudizio di sussunzione, incorrendo in errore di diritto. La sentenza è stata pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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