Restituzione addizionale accisa energia: azione contro il fornitore (Cass. civ. Sez. III n. 29759 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 e poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011 e art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione europea è legittimato a esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti del fornitore, che potrà rivalersi nei confronti dello Stato. La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione.
Il Fatto
Una banca conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la società fornitrice di energia elettrica, chiedendo la restituzione delle somme versate a titolo di addizionale sull’accisa sull’energia elettrica, prevista dall’art. 6 del d.l. n. 511/1988, ritenuta in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE.
Il Tribunale disapplicava la norma interna e condannava la società alla restituzione. La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello della fornitrice, confermava la condanna, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 aprile 2024 (C-316/2022) e riconoscendo la legittimità della disapplicazione della norma interna anche in un giudizio tra privati. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inefficacia orizzontale delle direttive UE. La banca ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente articola un unico motivo, con il quale denuncia la violazione degli artt. 267 e 288 TFUE e dell’art. 101 della Costituzione, sostenendo l’assoluta inconferenza, nel giudizio tra privati, dell’incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva 2008/118/CE, alla luce del principio di inefficacia orizzontale delle direttive affermato dalla CGUE con la sentenza C-316/2022 dell’11 aprile 2024.
La Corte ritiene il ricorso non fondato, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata. Richiama il principio affermato da Cass. n. 13740 del 2025 e ribadito da Cass. n. 13741 del 2025, n. 16992 del 2025, n. 16993 del 2025, n. 17642 del 2025 e n. 17643 del 2025, al quale il Collegio presta convinta adesione.
Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che il consumatore finale, il quale abbia corrisposto al fornitore l’imposta in via di rivalsa, è legittimato a esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. direttamente contro il fornitore, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione. Il fornitore potrà a sua volta rivalersi nei confronti dello Stato.
La ratio del principio risiede nella caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione, determinata dalla dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE, pronunciata con Corte cost. n. 43 del 2025. Nei rapporti tra solvens e accipiens viene così meno il titolo dell’attribuzione patrimoniale.
La Corte, avvalendosi del disposto dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., ritiene sufficiente il richiamo integrale alla motivazione della prima delle sentenze menzionate per giustificare il rigetto del motivo, con correzione della motivazione della sentenza gravata.
Le spese del giudizio di legittimità sono compensate, poiché il ricorso è deciso in via dirimente in forza di una pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione. Al rigetto consegue la declaratoria dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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