Terzo estraneo al reato non può contestare i presupposti del sequestro (Cass. pen. Sez. IV n. 4170 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a dedurre, in sede di merito e di legittimità, esclusivamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato, senza poter contestare l’esistenza dei presupposti applicativi della misura cautelare. Ammettere il contrario comporterebbe una forma di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario del provvedimento. In tema di sequestri, il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, ma non l’illogicità manifesta, denunciabile solo con il motivo di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen..

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo di beni intestati al ricorrente, tra cui una ditta individuale con il relativo compendio aziendale, sul presupposto che fossero nella effettiva disponibilità del padre, indagato per spaccio di stupefacenti e ritenuto appartenente a un’organizzazione di stampo mafioso.

Respinta l’istanza di dissequestro, il ricorrente proponeva appello, contestando la carenza motivazionale sul fumus delicti e sul periculum in mora e la sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni. Il tribunale rigettava l’impugnazione, richiamando il limite dei poteri del terzo estraneo al reato. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla preclusione, già affermata dall’orientamento consolidato, secondo cui il terzo che rivendichi la restituzione del bene può allegare unicamente la propria titolarità o disponibilità e la propria estraneità al reato, restando i presupposti della misura estranei alla sua sfera soggettiva. Il dato dirimente è che, in mancanza di prova dell’effettiva titolarità, l’eventuale accoglimento delle doglianze sui presupposti comporterebbe la revoca della confisca con restituzione al soggetto ritenuto effettivo titolare, senza alcun risultato utile per il terzo.

Il Collegio prende atto del diverso indirizzo secondo cui il terzo sarebbe legittimato a contestare anche la mancanza dei presupposti legali dell’ablazione, ma lo ritiene meno condivisibile, attenendosi all’orientamento prevalente, confermato da una pronuncia successiva alla deliberazione.

La Corte aggiunge che la questione relativa ai presupposti del sequestro è sub iudice, sicché la situazione di litispendenza preclude al giudice del riesame, in assenza di elementi nuovi, di vagliare le contestazioni difensive.

Quanto all’assertiva novità delle allegazioni contenute nella consulenza tecnica di parte, il tribunale ne ha evidenziato l’inadeguatezza a far venir meno il rapporto di sproporzione reddituale già accertato a carico del nucleo familiare. La Corte rileva che tali censure, evocanti il vizio di motivazione, sono inammissibili nel giudizio di legittimità, ammesso solo per violazione di legge.

Sul profitto dell’associazione, si richiama l’insegnamento secondo cui il delitto associativo è idoneo di per sé a generare un profitto, sequestrabile in via autonoma rispetto a quello prodotto dai reati fine. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali; i motivi nuovi sono inammissibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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