Giudicato progressivo e divieto di declaratoria di prescrizione in sede di rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 8921 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata ai soli fini della rideterminazione della pena per i reati residui, l’affermazione di responsabilità e l’accertamento del reato divengono irrevocabili ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. La formazione del giudicato progressivo impedisce al giudice del rinvio di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di annullamento parziale. L’obbligo di uniformarsi alla statuizione di legittimità su ogni questione di diritto decisa è assoluto e inderogabile. Sono ammesse solo due eccezioni: l’esclusione di un’aggravante con nuovo esame della data di consumazione del reato e la dichiarazione di illegittimità della norma incriminatrice con regime sanzionatorio più favorevole.

Il Fatto

Il difensore del ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, ha rideterminato la pena in quattro anni, sei mesi e quindici giorni di reclusione oltre 1.290 euro di multa, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. La vicenda processuale nasce da un precedente annullamento parziale disposto dalla Cassazione: in quella sede era stato annullato solo il capo relativo alla ricettazione, per insussistenza del fatto, mentre tutti gli altri motivi erano stati dichiarati inammissibili.

Il ricorrente lamenta che il giudice del rinvio abbia omesso di dichiarare la prescrizione dei reati di falso contestati al capo 5) dell’imputazione, commessi prima del 28 giugno 2016, ritenendo che il rapporto processuale in punto di pena fosse ancora aperto. Denuncia inoltre l’irragionevolezza dell’aumento applicato per la continuazione interna.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura della sentenza rescindente, che aveva annullato la precedente pronuncia di appello in modo parziale, investendo esclusivamente il reato di ricettazione per insussistenza del fatto. Poiché l’annullamento aveva riguardato il reato più grave, sul quale era stata determinata la pena base da aumentare per gli altri reati, la Corte aveva rimesso al giudice di merito la sola rideterminazione della pena per i reati residui.

Su questi ultimi, per effetto della pronuncia di inammissibilità, l’affermazione di responsabilità era divenuta irrevocabile ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., che attribuisce autorità di cosa giudicata alle parti della sentenza non investite dall’annullamento e prive di connessione essenziale con la parte annullata.

Da tali premesse discende il giudicato progressivo: esso preclude al giudice del rinvio ogni nuova valutazione sul decorso del termine di prescrizione, maturato successivamente all’annullamento parziale. L’obbligo di uniformarsi alla statuizione di legittimità è assoluto e inderogabile, e la Corte di appello vi si è correttamente conformata.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato espresso dalle Sezioni Unite n. 4904 del 1997 e da altre pronunce di legittimità, secondo cui la definitività dell’accertamento del reato impedisce la declaratoria di estinzione in sede di rinvio quando l’annullamento sia stato disposto ai soli fini della rideterminazione della pena.

Le uniche eccezioni ammesse riguardano l’ipotesi in cui la Cassazione abbia escluso un’aggravante imponendo un nuovo esame sulla data di consumazione del reato, o abbia dichiarato l’illegittimità della norma incriminatrice con modifica del regime sanzionatorio in senso più favorevole. Nessuna delle due ricorre nel caso di specie.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché precluso: nel precedente ricorso si censurava solo l’applicazione di un unico aumento e non l’aumento per ogni singolo episodio. Il giudice del rinvio ha comunque giustificato l’entità dell’aumento per la continuazione interna, attribuendo rilievo assorbente alla qualifica soggettiva del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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