Restituzione fondi gruppi consiliari: la delibera di controllo non basta (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 58 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui la Sezione regionale di controllo dichiari l’impossibilità di pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto, a causa della mancata trasmissione della documentazione in copia conforme, non integra alcuno dei presupposti dell’obbligo di restituzione previsti dall’art. 1, commi 11 e 12, d.l. n. 174/2012. L’art. 172 c.g.c. configura una categoria residuale e aperta di giudizi ad istanza di parte, attivabili da soggetti pubblici e privati per controversie attinenti alla materia della contabilità pubblica non collocabili nel giudizio di conto, di responsabilità o negli altri giudizi tipizzati. Il giudizio di riassunzione davanti al giudice contabile, a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, è tempestivo se depositato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, decorrente dal termine di sessanta giorni per il ricorso in cassazione. Sulla domanda di restituzione grava l’onere probatorio dell’ente, che non può fondarla sulla sola delibera di controllo.
Il Fatto
La Regione Lazio ha riassunto davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti il giudizio introdotto con ricorso ex art. 172 c.g.c. contro il già capogruppo di un gruppo consiliare, chiedendo la restituzione di € 560.254,96. La somma corrisponde alla differenza tra l’avanzo di cassa al 1° gennaio 2013 e quanto già riversato dall’interessato il 27 novembre 2013.
La riassunzione è seguita a una sentenza della Corte d’appello di Roma, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice contabile. A fondamento della pretesa la Regione ha posto la deliberazione della Sezione regionale di controllo che aveva dichiarato l’impossibilità di pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto, per la mancata trasmissione dei giustificativi in copia conforme all’originale.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Sezione verifica d’ufficio la tempestività della riassunzione. Richiamati l’art. 59, comma 2, l. n. 69/2009, l’art. 324 cod. proc. civ. e l’art. 325, comma 2, cod. proc. civ., il Collegio rileva che la sentenza della Corte d’appello, notificata il 4 gennaio 2023, è passata in giudicato il 6 marzo 2023; il deposito del 5 giugno 2023 cade quindi nell’ultimo giorno utile dei tre mesi.
Nel merito la Corte esclude che l’obbligo restitutorio possa radicarsi nella deliberazione della Sezione regionale di controllo. Questa si era limitata a dichiarare l’impossibilità di pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto, senza accertarne l’irregolarità. L’art. 1, comma 12, d.l. n. 174/2012 collega la restituzione alla mancata trasmissione del rendiconto nel termine o alla delibera di non regolarità: nessuna delle due ipotesi ricorre.
Neppure opera l’ultimo periodo del comma 11 del medesimo articolo, riferito all’omessa regolarizzazione della documentazione trasmessa a corredo del rendiconto. Il Collegio ritiene applicabile la clausola di esclusione introdotta dall’art. 15 l.r. n. 16/2022, che per i rendiconti dei gruppi consiliari relativi all’esercizio 2013 esclude l’obbligo di restituzione quando la Sezione regionale abbia dichiarato l’impossibilità di pronunciarsi per la mancata restituzione della documentazione da parte del gruppo cessato con la fine della legislatura. Su tale disposizione il Governo non ha proposto questione di legittimità costituzionale.
Sul piano probatorio la Regione non ha dimostrato il diritto all’importo differenziale, avendo ancorato la domanda alla sola delibera di controllo. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della Regione alle spese di lite in favore del resistente, liquidate in € 7.100 oltre IVA e CPA.
Nota della Redazione
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