Valore della concessione e incentivi tecnici: base di calcolo e disciplina regolamentare (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 184 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il valore della concessione sul quale calcolare gli incentivi tecnici di cui all’art. 45 d.lgs. n. 36/2023 è quello derivante dall’applicazione dell’art. 179 del Codice: l’ente concedente deve determinarlo discrezionalmente ma con metodo oggettivo, non potendo ancorarlo al solo canone concessorio. È consentito correlare la corresponsione degli incentivi alle somme effettivamente riscosse dal concessionario, subordinatamente a una precisa disciplina regolamentare. La definizione dei tempi di erogazione rientra nell’autonomia regolamentare dell’ente, fermo l’accertamento dell’effettivo svolgimento delle attività incentivate e la previsione di ripetizione di quanto erogato in acconto. L’IRAP non deve gravare sullo stanziamento per gli incentivi, imponendosi la riapprovazione del quadro economico con salvezza della clausola di invarianza finanziaria di cui all’art. 228 del Codice.
Il Fatto
Il Sindaco di un comune lombardo ha richiesto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un parere in materia di incentivi tecnici per funzioni tecniche relativi a tre procedure concessorie: gestione di una farmacia comunale di durata ventennale con canone a rialzo, riscossione coattiva delle entrate con aggio a ribasso e project financing per i servizi cimiteriali con canone a rialzo e contributo in conto investimenti. L’istante ha prospettato il dubbio se la base di calcolo dell’incentivo ex art. 45 d.lgs. n. 36/2023 debba essere il valore della concessione determinato ai sensi dell’art. 179 ovvero l’importo posto a base di gara nelle singole procedure (canone o aggio). Ulteriori quesiti hanno riguardato la modulazione dell’incentivo in relazione al riscosso annuale, la liquidazione tra le figure del gruppo progettuale e il trattamento dell’IRAP nei quadri economici già approvati.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente inquadrato la nuova funzione consultiva introdotta dalla legge n. 1/2026, che ha ampliato la portata dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, precisando l’esclusione della colpa grave per gli atti conformi ai pareri resi e il termine perentorio di trenta giorni per la risposta. Nel merito, la Corte ha affermato che l’art. 45 del Codice non determina la somma puntuale dell’incentivo, rimessa all’autonomia regolamentare dell’ente, ma ne fissa le modalità di calcolo: la percentuale massima del due per cento sull’importo posto a base di gara, l’abbattimento dell’ottanta per cento e la ripartizione tra le figure professionali indicate nell’Allegato I.10.
Con riferimento ai quesiti sulla base di calcolo, la Sezione ha richiamato il proprio precedente n. 187/2023/PAR, ribadendo che per le concessioni il valore su cui calcolare gli incentivi è quello derivante dall’art. 179 del Codice, ossia il fatturato totale del concessionario generato per l’intera durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara. Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa (Cons. St. n. 2411/2017, n. 4343/2016, n. 7927/2023) ha confermato che il valore non può essere ancorato unicamente al canone concessorio, dovendosi considerare tutti gli elementi che concorrono al fatturato complessivo atteso.
Quanto al secondo quesito, la Corte ha precisato che, ferma la determinazione del valore massimo, non sussistono impedimenti a correlare la corresponsione degli incentivi alle somme effettivamente riscosse dal concessionario, a condizione che tale scelta trovi espressa e dettagliata indicazione nelle fonti regolamentari e negoziali cui rinvia l’art. 45, nel rispetto del principio del risultato e dell’effettivo svolgimento delle attività di cui all’Allegato I.10.
In ordine alla liquidazione, la Sezione ha richiamato la deliberazione n. 120/2025/PAR, affermando che la definizione dei tempi di erogazione rientra nell’autonomia regolamentare dell’ente, ferma la necessità che la liquidazione sia preceduta dal puntuale accertamento dell’effettivo svolgimento delle attività incentivate e che, in caso di acconti, sia prevista la ripetizione postuma di quanto erogato al verificarsi di fatti che ne impediscano il riconoscimento. Sul quinto quesito, la Corte ha risposto positivamente, imponendo la riapprovazione del quadro economico per evitare che l’IRAP gravi sullo stanziamento degli incentivi, con salvezza della clausola di invarianza finanziaria di cui all’art. 228 del Codice secondo il meccanismo di “giro contabile” descritto nella delibera n. 355/2025/PAR.
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Nota della Redazione
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