Opposizione atti esecutivi non richiede iscrizione a ruolo per merito (Cass. civ. Sez. III n. 4677 del 22.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice per l’introduzione della fase di merito, non assume rilevanza il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo. Tali formalità, pur richiamate dall’art. 618 c.p.c., hanno la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase e piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione. Ne consegue che la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento non determina la cessazione della materia del contendere rispetto all’accertamento della tardività dell’opposizione. Il regolamento delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale resta quindi conforme a diritto quando individui correttamente la parte virtualmente soccombente.
Il Fatto
Una società di capitali subiva un pignoramento mobiliare; proponeva opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice dell’esecuzione, deducendo soli vizi formali. Il pignoramento non veniva iscritto a ruolo e il giudice dell’esecuzione, conclusa la fase sommaria, assegnava il termine per l’introduzione del giudizio di merito, che la società instaurava.
Il giudice dell’opposizione dichiarava cessata la materia del contendere per la mancata iscrizione a ruolo e, ai soli fini delle spese, applicava il criterio della soccombenza virtuale, condannando la società opponente. Avverso la sentenza, resa in unico grado ai sensi dell’art. 618 c.p.c., la società proponeva ricorso straordinario per cassazione con due motivi. L’intimata non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, strettamente connessi perché il secondo dipende dal primo. Rileva anzitutto un’evidente carenza di specificità: i ricorrenti non riportano adeguatamente gli originari motivi di impugnazione formulati nella fase sommaria e sostanzialmente immutabili nella successiva fase di merito, che la stessa società aveva instaurato, richiamando sul punto Cass. n. 7163 del 10/03/2023 e Cass. n. 9226 del 22/03/2022.
Nel merito, difetta ogni idonea censura sul capo relativo alla tardività dell’opposizione. Il legale rappresentante della società aveva ricevuto personalmente il pignoramento ed era stato contestualmente nominato custode, come risulta dalla sottoscrizione in calce al verbale, senza però provare né chiedere di provare di aver conosciuto il pignoramento solo in epoca successiva. L’accettazione della nomina a custode implica la conoscenza delle conseguenze legali dell’atto, richiamandosi Cass. n. 19932 del 19/07/2024.
La Corte aderisce poi al principio già affermato da Cass. n. 19905 del 27/07/2018: nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del rispetto del termine per l’introduzione della fase di merito, non rileva il compimento delle formalità di iscrizione a ruolo, che, pur richiamate dall’art. 618 c.p.c., valgono solo a rimarcare la struttura bifasica del giudizio, a cognizione sommaria nella prima fase e piena nella seconda.
Entrambi i motivi, complessivamente scrutinati, non incidono sul percorso motivazionale della sentenza impugnata: il ricorso è inammissibile. La decisione sulle spese secondo soccombenza virtuale è conforme a diritto, in linea con Sez. Un. n. 25478 del 21/09/2021, per la corretta individuazione della parte virtualmente soccombente in base all’accertata originaria e insanabile tardività dell’opposizione. Nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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