Restituzione somme al netto delle ritenute e senza rivalutazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18068 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza che aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il diritto di ripetizione ha ad oggetto esclusivamente quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito, con esclusione degli importi al lordo delle ritenute fiscali mai entrati nella sua sfera patrimoniale. Il venir meno dell’obbligo fiscale per effetto della riforma della sentenza integra l’ipotesi di inesistenza totale o parziale dell’obbligo e ricade nell’art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, che legittima al rimborso sia il sostituto d’imposta sia il sostituito. I crediti restitutori del datore di lavoro verso il lavoratore non sono regolati dall’art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che sulla somma da restituire non si cumulano rivalutazione monetaria ed interessi.

Il Fatto

La controversia riguarda un rapporto di lavoro privato concluso tra una società e un lavoratore, con termine al contratto dichiarato nullo. La Corte d’appello, decidendo in sede di rinvio, ha condannato la società al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32, legge n. 183 del 2010, liquidata in misura corrispondente a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

In accoglimento della domanda della società, il giudice di rinvio ha altresì condannato il lavoratore a restituire le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado nella parte eccedente l’importo così rideterminato, oltre interessi e rivalutazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la società ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5 e 6, legge n. 183 del 2010, quanto alla retroattività della disciplina, per contrasto con gli artt. 24, 101, 102, 11, 111 e 117 Cost. e con l’art. 6 CEDU. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: i profili di contrasto erano già stati esaminati e giudicati infondati da Corte cost. n. 303 del 2011, né il ricorrente ha prospettato questioni o aspetti nuovi.

Il secondo motivo è stato accolto. La Corte ha dato continuità alla giurisprudenza di legittimità, richiamando Cass. n. 13799 del 2023: in caso di riforma della sentenza di condanna, il datore di lavoro può ripetere solo quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito, non gli importi al lordo delle ritenute fiscali mai entrati nella sfera patrimoniale del dipendente. Il venir meno dell’obbligo fiscale con effetto ex tunc ricade nell’art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, che attribuisce il diritto al rimborso in via principale a chi ha eseguito il versamento anche nelle ipotesi di inesistenza totale o parziale dell’obbligo.

La Corte ha precisato che, quando il datore di lavoro abbia operato la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 23 d.P.R. n. 600 del 1973 su somme divenute non dovute per effetto della riforma, ricorre l’inesistenza dell’obbligo fiscale venuto meno secondo una fisiologica dinamica processuale. In tal senso Cass. n. 21699 del 2011 ha evidenziato che l’azione di restituzione si collega all’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla sentenza, con riferimento a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo. Legittimati al rimborso e all’impugnazione del rifiuto dinanzi al giudice tributario sono sia il sostituto d’imposta sia il sostituito.

Quanto al sostituito, la Corte ha richiamato il rimedio residuale dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che consente l’istanza di rimborso entro due anni dal verificarsi del presupposto, in caso di inutilizzabilità del termine decadenziale di quarantotto mesi. Irrilevante, ai fini della restituzione al lordo, la possibilità di recupero mediante la deducibilità ex art. 10, comma 1, lettera d) bis, d.P.R. n. 917 del 1986, non escludendo essa la facoltà di diretto recupero da parte del datore di lavoro.

Anche il terzo motivo è stato accolto. I crediti del datore di lavoro verso il lavoratore, compresi quelli restitutori di somme pagate in forza di sentenza poi riformata, non sono regolati dall’art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sul cumulo di rivalutazione ed interessi, riconosciuto solo in favore del lavoratore. Tale differente disciplina non contrasta con l’art. 3 Cost., come accertato da Corte cost. n. 13 e n. 161 del 1977 e ribadito da Cass. n. 7488 del 2000. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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