Tetti retributivi società partecipate applicabili ai rapporti in corso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18070 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 del d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, non si limita ad aggiornare l’importo del tetto retributivo preesistente, ma introduce una disciplina autonoma dei limiti al trattamento economico del personale e degli amministratori delle società partecipate, con effetto sostitutivo e abrogativo delle norme precedenti incompatibili. Essa fissa il limite massimo in euro 240.000 annui con decorrenza dall’1° maggio 2014 e si applica a tutti i rapporti in essere, senza delimitazioni soggettive, oggettive o temporali. Non è fatta salva l’esenzione o la disciplina transitoria di cui al comma 20-quinquies dell’art. 2 del d.l. n. 95/2012, sicché il nuovo tetto opera anche per i contratti stipulati prima di tale data.
Il Fatto
La vicenda riguarda il trattamento economico spettante agli eredi di un dirigente, già direttore generale di una società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, deceduto nel luglio 2015. La Corte d’appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva condannato la società al pagamento di una somma a titolo di quattordicesima mensilità relativa al 2015, escludendo invece il rateo per il 2016.
Sul punto rilevante in questa sede, la Corte territoriale aveva ritenuto inapplicabili ai contratti di lavoro preesistenti la riduzione dei tetti retributivi introdotta dall’art. 13 del d.l. n. 66/2014, sul presupposto che tale norma avesse solo aggiornato l’importo del limite, lasciando inalterato il regime delle eccezioni e delle decorrenze previsto dalla normativa anteriore. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione della disposizione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della ricostruzione dei fatti, rilevando che l’atto contiene l’esposizione storica della vicenda, delle questioni sollevate e dei provvedimenti intervenuti, consentendo una decisione pienamente argomentata.
Nel merito, il ricorso è accolto. Il Collegio ricostruisce la trama normativa dei tetti retributivi nel settore delle società partecipate, muovendo dall’art. 2, comma 20-quater, del d.l. n. 95/2012, che ha esteso la disciplina ai dipendenti delle società controllate da una pubblica amministrazione e ai consiglieri di amministrazione, attraverso i commi 5-bis e 5-ter aggiunti all’art. 23-bis del d.l. n. 201/2011. Il comma 20-quinquies aveva fissato l’efficacia temporale di tali disposizioni al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo all’entrata in vigore della legge di conversione e ai contratti stipulati successivamente.
Su questo assetto è intervenuto l’art. 13 del d.l. n. 66/2014. La Corte ne analizza i tre periodi: il primo fissa il limite massimo in euro 240.000 annui con decorrenza dall’1° maggio 2014 senza limiti soggettivi o oggettivi; il secondo prevede che i riferimenti al precedente limite contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti si intendano sostituiti dal nuovo importo; il terzo fa salvi gli importi in vigore al 30 aprile 2014 solo se inferiori a tale soglia. Da qui la conclusione che la norma ha portata sostitutiva dell’intera disciplina precedente e valenza generale.
Il Collegio sottolinea che l’art. 13 non ha fatto salva alcuna esenzione o disciplina transitoria, in particolare quella del comma 20-quinquies, che non è stata richiamata né mantenuta ferma. Non si tratta di una mera riedizione della normativa anteriore, essendo diverso il contesto, segnato dalle finalità di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica. Sul piano della razionalità intrinseca, l’applicazione generale del tetto supera la disparità di trattamento tra dipendenti assunti prima e dopo l’1.5.2014.
La Corte richiama la Corte cost. sentenza n. 124/2017, che ha valorizzato la valenza generale del limite retributivo come misura di razionalizzazione, e la Corte cost. sentenza n. 27/2022, che ha escluso un rapporto di causa ed effetto tra limitazione retributiva e dissuasione dall’attività. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.