La vocatio in ius dell’istituto scolastico non determina la soccombenza dell’Amministrazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20890 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale scolastico, la legittimazione passiva sussiste esclusivamente in capo al Ministero dell’Istruzione, mentre difetta quella del singolo istituto scolastico e dell’ufficio scolastico territoriale, che sono organi dello Stato, privi di autonoma soggettività processuale. La vocatio in ius congiunta del Ministero, dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’Istituto non integra la citazione di distinte soggettività, ma solo degli organi che asseritamente rappresentano l’unica amministrazione convenuta. Ne consegue che, a fronte della costituzione in giudizio del Ministero per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ogni irregolarità è sanata e non è configurabile una soccombenza in senso proprio nei confronti degli altri soggetti evocati.
Il Fatto
La lavoratrice, docente a tempo determinato inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali per la provincia di Napoli, impugnava davanti al Tribunale il decreto con cui l’Ufficio scolastico regionale ne aveva disposto l’esclusione dalla graduatoria, con conseguente revoca dell’incarico conferito. Il Tribunale accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto al reinserimento e condannando l’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive.
La Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame del Ministero. Il giudice di secondo grado riteneva che la sentenza del Consiglio di Stato, sopravvenuta il 24.06.2022, fosse irrilevante, in quanto produttiva di effetti solo dal momento della pubblicazione, quando il contratto della docente era ormai in scadenza. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione il Ministero, l’Ufficio scolastico e l’istituto scolastico, cui resisteva la lavoratrice con controricorso contenente ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta in primo luogo il tema della legittimazione passiva degli uffici periferici e delle istituzioni scolastiche. Richiamando la giurisprudenza più recente, osserva che gli istituti scolastici, pur dotati di personalità giuridica, restano organi dello Stato compenetrati nell’organizzazione ministeriale, e che gli uffici scolastici territoriali non hanno autonoma soggettività distinta da quella del Ministero. La citazione congiunta di questi soggetti non ha quindi interessato distinte soggettività, ma i diversi organi che rappresentano l’unica amministrazione convenuta. La vocatio in ius del solo Ministero, legittimato passivo, rende non configurabile una soccombenza in senso proprio nei confronti degli altri organi, sicché la sentenza impugnata va confermata con diversa motivazione, essendo ogni eventuale irregolarità sanata dalla costituzione in giudizio del Ministero per mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
Quanto al secondo motivo, incentrato sull’efficacia della sentenza del TAR e sulla corretta interpretazione della circolare ministeriale, la Corte ne dichiara l’inammissibilità, per il mancato assolvimento degli oneri di specificazione e allegazione imposti dagli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ.. Il motivo sollecita peraltro accertamenti di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata, in particolare sulla possibilità di estendere gli effetti della pronuncia amministrativa alle graduatorie formate sulla base di una successiva ordinanza ministeriale.
In relazione al ricorso incidentale, la Corte osserva che il sindacato di legittimità in tema di compensazione delle spese è limitato alla verifica di conformità alla disciplina di legge, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, sicché la motivazione resa dal giudice di merito, ancorché sintetica, non è apparente né perplessa, essendo riconducibile alla complessità delle questioni trattate. I motivi sono pertanto infondati.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
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Nota della Redazione
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