Restituzione in termine: dies a quo dalla notifica dell’ordine di demolizione (Cass. pen. Sez. III n. 35664 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, l’effettiva conoscenza del provvedimento, ai sensi dell’art. 175, secondo comma, cod. proc. pen., coincide con la conoscenza dei dati identificativi dell’atto, non del suo contenuto. Essa presuppone la sicura consapevolezza dell’esistenza del titolo e la precisa cognizione dei suoi estremi, collegata a una comunicazione formale o a un’attività procedimentale che ne individui senza equivoci il momento. Il dies a quo del termine per la richiesta può pertanto individuarsi nella data di notificazione dell’ordine di demolizione, che rende inammissibile per tardività l’istanza proposta solo dopo l’accesso agli atti.

Il Fatto

Il tribunale, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con cui la condannata chiedeva la declaratoria di non esecutività, ex art. 670 cod. proc. pen., della sentenza di condanna emessa nel 2000 e la restituzione in termini per proporre appello. Avverso l’ordinanza la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione nell’individuazione del dies a quo rilevante ex art. 175 cod. proc. pen. e contestando il difetto di effettiva conoscenza del provvedimento.

Secondo la ricorrente, la conoscenza da cui decorrono i termini riguardava l’atto notificato, cioè l’estratto contumaciale, e non l’ordine di demolizione successivo alla condanna. Rilevante sarebbe stato l’accesso agli atti compiuto solo dopo l’ordine di sgombero ricevuto nel 2024, quando sarebbe emersa l’irritualità della notifica. Si sosteneva inoltre che, al momento della notifica, la ricorrente non risiedeva più all’indirizzo dichiarato e che il soggetto che aveva ritirato l’atto, indicato come convivente, risiedeva altrove.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ritualità della notifica dell’estratto contumaciale. Il giudice aveva dimostrato, con motivazione coerente e non specificamente confutata, che la notifica era intervenuta presso il domicilio dichiarato e a mani di soggetto attestato come capace e convivente nella relata, dotata di efficacia fidefaciente. La convivenza, anche di possibile carattere temporaneo, non è incompatibile con una diversa residenza anagrafica.

Il Collegio richiama il principio per cui, in tema di notificazioni all’imputato, persino la modifica dell’elezione o dichiarazione di domicilio, ove intervenuta tra il deposito dell’atto e la consegna all’ufficiale giudiziario, non assume rilievo se non per gli atti successivi, poiché il procedimento di notificazione inizia al momento dell’adozione dell’atto (Sez. 2, n. 17017 del 17/03/2022, Lembo, Rv. 283115).

Quanto all’asserita mancata conoscenza, la Corte condivide il rilievo del giudice: la prospettazione della non attualità dello stato di convivenza, per giunta non adeguatamente dimostrata, non integra l’allegazione di una obiettiva e concludente ragione di mancata conoscenza. Manca la deduzione delle ragioni per cui il soggetto ricevente, presente e legato da stretto rapporto di parentela con la destinataria, avrebbe omesso di informarla.

Il profilo decisivo è però la tardività dell’istanza. La ricorrente ebbe cognizione dell’ordine di demolizione già nel 2016 e da allora poteva conoscere la sentenza, poiché la conoscenza richiesta dall’art. 175, secondo comma, cod. proc. pen. attiene ai dati identificativi dell’atto e non al suo contenuto (Sez. VI n. 40800 del 25.10.2024). La doglianza non riguarda la motivazione, ma l’ignoranza dell’emissione del titolo.

Nel medesimo solco si colloca il principio proprio della restituzione nel termine per opporre decreto penale di condanna, secondo cui il termine decorre dal giorno dell’effettiva conoscenza del decreto, che presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi (Sez. 1, n. 27141 del 30/05/2024, Parisi, Rv. 286608). Il dies a quo va quindi individuato nella data di notificazione dell’ordine di demolizione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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