Presunzione relativa di pericolosità non superata dal tempo silente (Cass. pen. Sez. 1 n. 5911 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., solo a condizione che il giudice dia conto dell’avvenuto apprezzamento di elementi significativi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, afferenti alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza. Il mero decorso del cosiddetto “tempo silente” non è sufficiente a tal fine, essendo escluso qualsiasi automatismo valutativo, tanto più quando l’indagato sia sottoposto ad altra misura cautelare per associazione mafiosa, circostanza che conferma la perdurante pericolosità.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. La condotta contestata emergeva da conversazioni intercettate tra esponenti di un clan rivale, che descrivevano l’agito del ricorrente quale soggetto che si era presentato presso l’attività commerciale della vittima per reclamare il pagamento di una tangente, prospettando conseguenze in caso di inadempimento. L’indagato, già sottoposto ad altra misura cautelare per associazione mafiosa, proponeva ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria, insussistenza dell’aggravante e affievolimento delle esigenze cautelari per effetto del decorso del tempo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato sotto tutti i profili. Quanto al primo motivo, ha ribadito che il sindacato di legittimità sul provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza è limitato alla verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte ai canoni della logica, non potendo risolversi nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate. Nel caso di specie, il Tribunale aveva ampiamente motivato l’identificazione dell’indagato, richiamando tre caratteristiche descritte negli intercettati che ricorrevano nella sua persona, nonché la sequenza logica degli eventi che escludeva ogni dubbio sull’avvenuta estrinsecazione della richiesta estorsiva.
Sul secondo motivo, relativo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la Corte ha valorizzato l’utilizzo del pronome personale plurale da parte dell’indagato nelle conversazioni, significativo dell’azione quale emanazione del gruppo criminale di appartenenza e non in proprio. Le preoccupazioni esternate dagli esponenti del clan rivale rispetto alla condotta tenuta, e le modalità ipotizzate per assorbirne l’impatto sugli equilibri di potere tra clan nel territorio, non avrebbero avuto alcun senso logico se il soggetto avesse agito individualmente.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha applicato il principio secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata solo a fronte di elementi significativi, afferenti alla tipologia del delitto, alle modalità del fatto e alla risalenza dei precedenti. Il “tempo silente” decorso dall’applicazione della misura non integra di per sé un elemento sufficiente. Nel caso in esame, il Tribunale aveva correttamente valorizzato le condotte coeve e successive al fatto, in particolare la sottoposizione a misura cautelare per associazione mafiosa con condotta perdurante dal 2010 e la precedente condanna per favoreggiamento personale, elementi che confermavano la perdurante intraneità dell’indagato alla criminalità organizzata del territorio.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disponendo gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 94 c.p.p. – Termine per l'intervento
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure