Ricorso straordinario per errore di fatto escluso il travisamento della prova (Cass. pen. Sez. III n. 35662 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., è ammissibile solo quando l’errore consista in una svista o in un equivoco percettivo incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, percepiti in modo difforme dal loro contenuto effettivo. Resta invece estranea all’istituto ogni implicazione valutativa dei fatti, poiché l’errore di giudizio — ivi compreso il travisamento della prova — non integra l’errore di fatto e non è deducibile con il mezzo straordinario. Ne consegue che la deduzione di un’omessa valutazione del compendio probatorio si risolve in un errore di valutazione, inoppugnabile in sede di legittimità e affidato alle sole impugnazioni ordinarie.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l’ordinanza con cui la Sez. VII di questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso a suo tempo proposto contro la sentenza della Corte di appello di Napoli. Con un unico motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione all’art. 630 cod. proc. pen. e lamenta che il giudice di legittimità sia incorso in errore di fatto per avere omesso di valutare la dichiarazione autoaccusatoria resa da un coimputato al momento dell’arresto, verbalizzata dalla polizia giudiziaria e allegata al ricorso.
Secondo la prospettazione difensiva, l’atto allegato era un dato probatorio decisivo, dimostrativo della totale estraneità del ricorrente alla detenzione e alla finalità di spaccio della sostanza stupefacente. L’errore sarebbe stato direttamente rilevabile dagli atti del processo e avrebbe avuto incidenza causale e determinante sulla statuizione di condanna. Il ricorrente chiede pertanto l’accertamento dell’errore lamentato.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la fisionomia dei due vizi che legittimano il ricorso straordinario. L’errore materiale consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; l’errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco che incidono sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.
La dimensione squisitamente percettiva dell’errore delimita l’ambito applicativo dell’istituto. Dal suo perimetro resta esclusa qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sui quali la Corte è chiamata a pronunciare. Se l’errore non deriva da una fuorviata rappresentazione percettiva, ma presenta un contenuto valutativo, la proponibilità del ricorso straordinario va esclusa, perché non di errore di fatto si tratta, bensì di errore di giudizio.
Sono pertanto estranei all’area dell’errore di fatto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali e processuali, la supposta esistenza delle norme o l’attribuzione ad esse di un’inesatta portata, anche quando dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati. Il collegio richiama in proposito le Sezioni Unite n. 16103 del 30.04.2002, le Sezioni Unite n. 37505 del 14.07.2011 e le Sezioni Unite n. 18651 del 26.03.2015, oltre a ulteriori arresti di sezione.
Resta fermo che il ricorso straordinario non può avere ad oggetto la deduzione di un’errata valutazione degli elementi probatori, da far valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. La Corte ricorda inoltre che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 625-bis cod. proc. pen. nella parte in cui esclude la deducibilità dell’errore valutativo, essendo tale disciplina compatibile con la fisionomia dell’istituto, introdotto al solo fine di riparare mere sviste o errori di percezione e non di introdurre un ulteriore grado di giudizio.
Applicando tali principi, il collegio rileva che nel caso concreto si deduce, in sostanza, un’omessa valutazione del compendio probatorio e dunque un travisamento della prova, non proponibile in sede di ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. Ne consegue, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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