Restituzione nel termine e consegna su mandato d’arresto esecutivo (Cass. pen. Sez. VI n. 5794 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la forza maggiore consiste in un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, derivante da cause esterne e non imputabili all’interessato, sul quale grava il relativo onere probatorio. La mera asserita impossibilità del difensore di effettuare colloqui con l’assistito nei giorni di sabato e domenica, priva di attestazione della direzione dell’istituto, non integra tale impedimento, ove residuino spazi temporali utili prima della scadenza del termine. Nel procedimento di consegna in esecuzione di mandato d’arresto europeo c.d. esecutivo, la mancata allegazione della traduzione della sentenza di condanna posta a fondamento della richiesta non osta alla decisione di consegna, quando il mandato dia atto della facoltà del consegnando di chiedere la rinnovazione del processo nello Stato richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha ritenuto sussistenti le condizioni per la sua consegna alla Grecia, in esecuzione di mandato d’arresto europeo emesso per l’esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva per il delitto di favoreggiamento dell’ingresso o soggiorno illegali nel territorio dello Stato, divenuta irrevocabile.
Il ricorso prospetta due motivi. Con il primo chiede la restituzione nel termine per proporre ricorso, assumendo che il difensore non avrebbe potuto munirsi di procura speciale entro la scadenza, fissata a un lunedì, avendo ricevuto la comunicazione della nomina il venerdì precedente e non essendo consentiti i colloqui con i detenuti nel fine settimana. Con il secondo si deduce il vizio di motivazione, per l’omessa trasmissione della sentenza straniera tradotta e per la mancata indicazione, nel mandato, della facoltà di chiedere la rinnovazione del processo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile perché tardivamente proposto. Manifestamente infondata è la prima censura: il mancato rispetto del termine per impugnare non può ascriversi a caso fortuito o forza maggiore. Osserva il Collegio che, per la proposizione del ricorso per cassazione nella materia considerata, non è neppure necessario conferire al difensore una procura speciale.
L’addotta impossibilità di colloqui con gli assistiti nei giorni di sabato e domenica è puramente asserita e non è accompagnata da alcuna attestazione della direzione del carcere o da altra documentazione. Anche ammesso che tale regolamento esistesse, il difensore avrebbe comunque potuto interloquire con l’assistito in tempo utile, potendo agire il venerdì pomeriggio e il lunedì mattina, scadendo il termine alle ore 24.00 del lunedì. Il Collegio richiama il principio secondo cui la forza maggiore consiste in un impedimento assoluto, esterno e non imputabile all’interessato, che ne sopporta l’onere probatorio (Sez. I n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706).
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva in via di completezza che esso non sarebbe neppure consentito, potendo la decisione del giudice di merito essere impugnata in cassazione soltanto per violazione di legge e non per vizi della motivazione, ai sensi dell’art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2005. Nel merito, in tema di mandato d’arresto europeo è legittima la decisione di consegna in caso di mancata allegazione della traduzione della sentenza di condanna (Sez. VI n. 43136 del 15/09/2017, Ponti, Rv. 271573), e il mandato dà atto espressamente della facoltà del consegnando di chiedere la rinnovazione del processo nello Stato richiedente, facoltà della quale sarà informato all’esito della consegna.
Risulta pertanto soddisfatta la condizione che legittima la consegna in adempimento di un mandato d’arresto esecutivo, prevista dall’art. 6, comma 1-bis, lett. d), legge n. 69 del 2005, in simmetria con la decisione quadro 2002/584/GAI come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, all’art. 4-bis, par. 1. La Corte ricorda che la Corte di giustizia dell’Unione europea, con ordinanza del 20 settembre 2024 nella causa C-504/24 PPU, ha precisato che, in ciascuna delle situazioni di cui all’articolo 4-bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), l’esecuzione del mandato non lede i diritti della difesa né il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo.
L’inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi alcuna assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità. La somma è fissata in tremila euro, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti.
Nota della Redazione
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