Detenzione domiciliare richiesta in subordine all’affidamento: obbligo di valutazione (Cass. pen. Sez. I n. 5795 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, è ammissibile la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, poiché, verificate le condizioni di legge, il presupposto della prognosi positiva è comune alle due misure e non richiede un autonomo accertamento. Il tribunale di sorveglianza che ometta di valutare e decidere espressamente tale istanza ne determina la nullità, non potendosi ritenere la stessa implicitamente rigettata. Ne consegue l’annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, confermando la decisione del Magistrato di sorveglianza, revocava al condannato la misura alternativa dell’affidamento in prova disposta nel 2002, dopo la dichiarata corretta espiazione della pena. Le violazioni accertate consistevano nella frequentazione di pregiudicati e nel consumo di bevande alcoliche in un locale, nonché nella mancata permanenza presso la propria abitazione nelle ore notturne, in due episodi ravvicinati.

Nel corso dell’udienza del 30 maggio 2024 il difensore aveva chiesto, in subordine al ripristino della misura revocata, la concessione della detenzione domiciliare. Il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e il difetto di motivazione, per essere rimasta l’istanza priva di considerazione. Il Procuratore generale concludeva per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, muovendo dalla qualificazione dell’istanza formulata in udienza. Il thema decidendum riguarda la possibilità di proporre la detenzione domiciliare in via subordinata all’affidamento in prova e il conseguente obbligo del giudice di sorveglianza di pronunciarsi su di essa.

I giudici di legittimità richiamano il proprio precedente Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, Rv. 284500, reso in fattispecie analoga, nel quale si è affermato che la richiesta di detenzione domiciliare avanzata in udienza in subordine all’affidamento in prova è ammissibile. La ragione risiede nella comunanza del presupposto della prognosi positiva alle due misure, che non impone un autonomo accertamento.

La Corte rileva che dal verbale di udienza del 30 maggio 2024 risultava effettivamente richiesto al Tribunale, in subordine al ripristino della misura revocata, di valutare la concessione della misura della detenzione domiciliare. Dall’esame del provvedimento impugnato emerge che tale istanza non è stata oggetto di valutazione né di decisione esplicita.

Né, alla luce del precedente richiamato, la richiesta poteva considerarsi implicitamente rigettata. L’omessa pronuncia su un’istanza ritualmente formulata integra il vizio denunciato, con conseguente accoglimento del ricorso. La Corte annulla quindi l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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