Danno da malattia professionale: senza l’allegazione concreta delle mansioni la domanda non regge, a monte dell’onere della prova (Cassazione Lavoro 18522/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 18522 del 8 giugno 2026 (R.G.N. 9920/2023) — Presidente Margherita Maria Leone, Relatore Carla Ponterio

Il principio di diritto

Chi agisce per il risarcimento del danno da malattia professionale ha l’onere di allegare, prima ancora che di provare, le concrete mansioni svolte nella loro frequenza temporale e consistenza quantitativa, oltre al danno, alla nocività dell’ambiente di lavoro e al nesso causale, secondo il criterio del “più probabile che non”. Il difetto di allegazione sul contenuto concreto delle mansioni opera a monte rispetto alla distribuzione dell’onere probatorio ex artt. 2697 e 2087 c.c.; sono inammissibili, in sede di legittimità, le censure dirette a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o delle presunzioni, tanto più nel regime della cosiddetta doppia conforme.

Il fatto

La Corte d’appello aveva respinto l’appello degli eredi di un lavoratore, confermando il rigetto della domanda di risarcimento del danno da malattia professionale contratta nel periodo di lavoro alle dipendenze della società e che ne aveva causato il decesso. La Corte territoriale aveva ritenuto mancanti le allegazioni sulle concrete mansioni svolte, nella loro frequenza temporale e consistenza quantitativa, e assente la prova della nocività dell’ambiente di lavoro.

Gli eredi proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo la violazione delle regole sul nesso causale e sull’onere della prova, la decisione fondata non sulle prove raccolte ma sulla sintesi contenuta negli atti difensivi della società, e il vizio di motivazione. La società resisteva con controricorso.

La motivazione

I motivi, esaminati congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Anzitutto non si confrontano con la ratio decidendi, incentrata sul difetto di allegazione: è onere di chi agisce per il danno da infortunio o malattia professionale allegare l’obbligazione lavorativa, il danno e il nesso causale con la prestazione (Cass. n. 9817/2008; n. 2021/2025). Le censure, inoltre, investono in realtà la selezione e la valutazione del materiale probatorio, non rivedibili in sede di legittimità, tanto più in una controversia regolata dalla cosiddetta doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.

Non ricorre la violazione degli artt. 2697 e 2087 c.c.: il lavoratore che lamenti un danno alla salute deve provare il danno, la nocività dell’ambiente e il nesso tra l’una e l’altro (Cass. n. 24742/2018; n. 26495/2018; n. 28516/2019), ma la Corte d’appello non ha violato tali regole, avendo ritenuto, a monte, carenti le necessarie allegazioni in fatto, attenendosi al criterio civilistico del “più probabile che non”. Non sussiste neppure la violazione dell’art. 2727 c.c., spettando al giudice del merito la valutazione delle presunzioni; né quella dell’art. 115 c.p.c., essendosi la decisione fondata sulle prove raccolte; né quella dell’art. 112 c.p.c., che riguarda l’omessa pronuncia su un capo di domanda e non la mancata considerazione di fatti secondari. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese liquidate in 4.000,00 euro oltre esborsi.

Implicazioni pratiche

Nelle controversie per danno da malattia professionale l’allegazione puntuale delle mansioni concretamente svolte, con i loro riferimenti temporali e quantitativi, è il presupposto logico prima ancora che probatorio della domanda: la sua carenza è fatale, a prescindere dal riparto dell’onere della prova. In regime di doppia conforme il vaglio di legittimità è ristretto e non consente di trasformare il ricorso in una terza istanza di merito. Restano precluse le censure che, sotto l’etichetta della violazione di legge, mirano a una diversa valutazione delle prove o a una differente inferenza presuntiva.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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