Retribuzione feriale e voci accessorie: no al rinvio pregiudiziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1496 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. L’interpretazione delle clausole collettive che regolano le voci da includere nel computo è rimessa al giudice di merito, se plausibile e coerente con la finalità della direttiva di assicurare un compenso non dissuasivo del diritto alle ferie. Rientra nella valutazione in concreto del giudice di merito accertare se la mancata erogazione di determinati compensi integri una diminuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal fruire del riposo. In presenza di precedenti conformi sulla stessa vicenda non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Il Fatto

Alcuni lavoratori, dipendenti di una società di trasporto ferroviario con la qualifica di capo treno, hanno chiesto l’accertamento del diritto al computo nella retribuzione feriale dei compensi percepiti a titolo di incentivazione per le attività di scorta e di riserva, previsti dalla contrattazione aziendale, escludendo invece l’indennità per attività di controlleria.

Il Tribunale, in parziale accoglimento, aveva riconosciuto il diritto per gli incentivi di scorta e riserva ed escluso il computo dell’indennità di controlleria; la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, censurando la violazione della disciplina europea e interna sulle ferie retribuite e l’errata applicazione delle clausole contrattuali collettive.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati. La Corte rileva che tutte le questioni erano già state esaminate e respinte in decisioni rese su controversie concernenti la stessa vicenda, richiamando le Cass. nn. 18160, 19663, 19711 e 19716 del 2023 e, in precedenza, la Cass. n. 20216 del 2022. In assenza di ragioni nuove, opera il principio di fedeltà ai precedenti, su cui si fonda la funzione di nomofilachia affidata alla Corte di cassazione.

La Corte ricostruisce la nozione di retribuzione feriale muovendo dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha inteso assicurare al lavoratore una situazione retributiva sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria. Una diminuzione della retribuzione può infatti indurre il lavoratore a rinunciare alle ferie, in contrasto con la finalità della direttiva di garantire un riposo effettivo e la tutela della salute e sicurezza.

La Corte afferma che le sentenze della Corte di giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, valore confermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 168/1981 e n. 170/1984, e indicano il significato delle norme europee con efficacia erga omnes. Richiamando la Cass. n. 13425 del 2019 e, per l’indennità da mancato godimento, la Cass. n. 37589 del 2021, ribadisce che il computo include ogni importo collegato alle mansioni e allo status personale e professionale.

La Corte di merito si è attenuta a tali principi, procedendo a una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell’esclusione delle voci dalla retribuzione feriale e accertando la continuatività dell’erogazione e l’incidenza non residuale delle stesse sul trattamento mensile. L’interpretazione delle clausole collettive è stata giudicata plausibile e coerente con la finalità della direttiva. Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale, poiché la questione è stata più volte decisa dalla Corte di giustizia e la valutazione del caso concreto spetta al giudice nazionale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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