Giudizio di rinvio e questioni assorbite: no al giudicato implicito sulla prescrizione (Cass. civ. Sez. I n. 5038 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione, e non riproposte in sede di legittimità, non formano giudicato implicito e possono essere esaminate e decise dal giudice di rinvio. La parte rimasta interamente vittoriosa nei gradi di merito non ha onere di impugnazione incidentale sulle questioni assorbite, ma può riproporle al giudice del rinvio in caso di annullamento. Il giudice di rinvio non può rimettere in discussione gli enunciati della sentenza rescindente né i presupposti necessari, ma deve pronunciarsi ex novo sugli aspetti rimasti impregiudicati, decidendo tutte le eccezioni sollevate e pretermesse. È inammissibile, per consumazione del potere di impugnazione, il ricorso incidentale che ripeta i motivi del ricorso principale già proposto.
Il Fatto
Gli eredi di un socio di una Cassa Rurale, poi trasformata in Banca di Credito Cooperativo e infine incorporata in una banca, agiscono in giudizio per vedersi riconosciuta la titolarità di azioni e il diritto di concambio, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale respinge le domande; la Corte di appello conferma; la Cassazione, con una prima pronuncia, accoglie il motivo sull’erronea qualificazione come “nuovo” dello statuto depositato in primo grado, cassa e rinvia.
Nel giudizio di rinvio la corte territoriale accoglie l’eccezione di prescrizione proposta dalla banca e rigetta le domande. Gli eredi ricorrono di nuovo, deducendo la violazione del giudicato implicito formatosi sulle questioni preliminari.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce i ricorsi e affronta il nodo centrale: se la decisione rescindente abbia implicitamente respinto l’eccezione di prescrizione, rendendola intangibile nel giudizio di rinvio. Il Collegio esclude questa lettura.
La pronuncia di annullamento aveva accolto un solo motivo, assorbendo gli altri, e si era fondata su una questione assorbente: l’ammissibilità della produzione documentale. Su ciò che non ha formato oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto non può dirsi formato giudicato implicito. Il giudice di rinvio era dunque tenuto a esaminare anche l’eccezione di prescrizione.
La Corte ribadisce che la parte interamente vittoriosa in appello non ha onere di ricorso incidentale sulle questioni assorbite, salva la facoltà di riproporle al giudice del rinvio in caso di annullamento. Il ricorso incidentale, anche condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza. La sentenza rescindente va equiparata al giudicato e costituisce la regola del caso concreto, ma il giudizio di rinvio resta un processo chiuso entro i limiti segnati dall’annullamento.
Quanto alla missiva interruttiva, il motivo è inammissibile: il sindacato sull’interpretazione degli atti privati è riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica, con specificazione dei canoni violati.
Il motivo sull’omessa pronuncia sul controvalore è infondato: la prescrizione del diritto al concambio travolge la domanda dipendente. Il motivo sulla nullità della clausola di gradimento è inammissibile, non essendo stati allegati tempestivamente i fatti costitutivi.
Nota della Redazione
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