Retribuzione feriale del pilota comprensiva delle indennità variabili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19521 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario correlato all’esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, anche se di natura variabile. La determinazione della retribuzione feriale, in assenza di previsioni di fonte legale, è rimessa alla contrattazione collettiva, che deve però operare in sintonia con i principi del diritto dell’Unione e con le tutele minime inderogabili. L’incidenza dell’effetto dissuasivo della rinuncia al riposo va valutata sulla retribuzione mensile e non su quella annuale. È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto veste di violazione di legge, solleciti una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, aveva accertato la nullità dell’art. 17 del CCNL Piloti nella parte in cui non prevedeva l’inclusione, nella retribuzione feriale, di alcune voci di retribuzione variabile. Si tratta delle indennità di tratta, di volo straordinaria, integrativa di volo per i volontari sul turno flessibile, per riserva in aeroporto e in hotel, integrativa volo comandante istruttore, per soste notturne fuori base e per l’attività di addestramento a terra.
I giudici di seconde cure avevano riconosciuto ai piloti, dipendenti della compagnia aerea con base di assegnazione presso l’aeroporto di Milano Malpensa, il diritto a percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva delle citate voci, calcolata sulla media dei compensi dei dodici mesi precedenti. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, denunciavano la violazione del CCNL Piloti e delle norme europee sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo, nonché l’omesso esame della sentenza della Corte di Giustizia C-155/10. La ricorrente sosteneva che l’art. 17 del contratto collettivo fosse conforme all’art. 3 dell’Accordo allegato alla Direttiva 2000/79/CE, recepita con l’art. 4 del D.lgs. n. 185/2005, e che la retribuzione feriale percepita dai piloti rispettasse i parametri nazionali ed europei.
La Corte ha respinto entrambi i motivi, richiamando i propri precedenti successivi alla sentenza impugnata. In particolare, la Cass. n. 25840/2024 ha precisato che la retribuzione feriale comprende qualsiasi importo pecuniario collegato all’esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, così da evitare che questi sia indotto a rinunciare al riposo per non subire decurtazioni. La Cass. n. 13932/2024 ha aggiunto che l’effetto dissuasivo va valutato con riferimento alla retribuzione mensile e non a quella annuale.
Quanto al ruolo della contrattazione collettiva, la Cass. n. 20216/2022, proprio con riguardo al personale di volo, ha sottolineato che essa non si muove nel vuoto normativo: in un sistema di fonti multilivello, le disposizioni normative e quelle contrattuali devono operare in sintonia, nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione e delle prescrizioni minime inderogabili.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. Con esso la ricorrente tentava di introdurre una nuova valutazione del materiale probatorio a fronte di un accertamento di fatto adeguatamente motivato ed esente dai vizi di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. La Corte territoriale aveva ritenuto che le sole indennità aventi natura retributiva dovessero essere incluse nella base di calcolo, perché connesse alle mansioni di pilota e dipendenti dallo status professionale, incidendo in misura significativa rispetto alla retribuzione ordinaria.
Trattandosi di valutazione di fatto sufficientemente argomentata, essa è insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato supplementare.
Nota della Redazione
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