Contributi per i dipendenti: competente il tribunale della sede INPS, non quello di residenza del titolare (Cass. civ. Sez. Lav. n. 3433 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza territoriale sulle controversie riguardanti gli obblighi previdenziali di un lavoratore autonomo quale datore di lavoro appartiene al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l’ufficio dell’ente deputato a gestire la posizione previdenziale dei lavoratori, ex art. 444, comma 3, c.p.c. – che vale quale regola speciale cui vanno ricondotte le controversie riferite agli obblighi datoriali – e non a quello del luogo di residenza dell’attore, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 444 c.p.c., relativo alla generalità delle cause relative a diritti e ad obblighi previdenziali, non datoriali. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una controversia avente ad oggetto cartelle di pagamento emesse per la riscossione di contributi previdenziali, originati da modelli DM10, dovuti dalla ricorrente per i suoi dipendenti). (Rv. 677661-01)
Il Fatto
Una lavoratrice autonoma, titolare di un’impresa con dipendenti, chiedeva al Tribunale di Salerno di dichiarare prescritti i crediti contributivi portati da una cartella di pagamento notificata dall’INPS. Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro, ritenendo che gli avvisi riguardassero contributi dovuti alla Gestione commercianti e che la controversia sugli obblighi contributivi di un lavoratore autonomo spettasse, ai sensi dell’art. 444, comma 1, c.p.c., al giudice del luogo di residenza dell’assicurato, che si trovava nel circondario di Vallo della Lucania.
La contribuente proponeva istanza di regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., sostenendo che la cartella riguardava contributi originati da modelli DM10, cioè contributi dovuti come datore di lavoro per i propri dipendenti, e che quindi la competenza andava individuata ex art. 444, comma 3, c.p.c. nel luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente, da correlare alla sede dell’impresa, a Salerno. L’INPS non svolgeva difese. Il Procuratore generale concludeva per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il ricorso. Per giurisprudenza consolidata, in base all’art. 444, terzo comma, c.p.c., le controversie sugli obblighi contributivi dei datori di lavoro e sulle relative sanzioni civili appartengono al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale, inteso come l’ufficio dotato del potere di gestione esterna, legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza (Cass. 6178/2019). Il criterio della residenza, previsto dal primo comma, è il canone generale per tutte le controversie previdenziali relative a diritti o obblighi non datoriali; il criterio della sede dell’ufficio, previsto dal terzo comma, è la regola speciale per le controversie riferite agli obblighi dei datori di lavoro (Cass. 30472/2019).
Nel caso di specie, come emerge dalle deduzioni dell’istanza, che riproduce gli stralci significativi dell’atto impugnato, il giudizio verte sui contributi richiesti in seguito all’invio del modello DM10, che contiene la denuncia all’INPS delle retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, dei contributi dovuti e dei conguagli. Si controverte quindi sui contributi dovuti dal datore di lavoro per i propri dipendenti e non sulla posizione dell’obbligato come lavoratore autonomo. Non si applica dunque la regola del primo comma dell’art. 444 c.p.c., che riguarda gli obblighi contributivi facenti capo al lavoratore autonomo in quanto tale (Cass. 23141/2011; Cass. 15417/2020; Cass. 20578/2016).
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, quale giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente deputato a gestire la posizione previdenziale dei lavoratori. Le parti sono rimesse davanti a quel Tribunale nei termini di legge ex art. 50 c.p.c., anche per la pronuncia sulle spese del regolamento.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 42 c.p.c. – Regolamento necessario di competenza
- Art. 50 c.p.c. – Riassunzione della causa
- Art. 444 c.p.c. – Giudice competente