Ricorso per cassazione inammissibile se non indica i motivi di appello avversi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13911 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura con cui si deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c. per l’asserita genericità dei motivi di appello è inammissibile qualora il ricorrente non indichi specificamente il contenuto dell’atto di appello o non ne riporti i passaggi rilevanti. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario del requisito di specificità dei motivi ex artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., opera anche per gli errores in procedendo; il potere della Corte di esaminare direttamente gli atti è subordinato all’ammissibilità del motivo. Neppure la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. è utilizzabile per contestare la valutazione del giudice di merito, salvo i casi di attribuzione dell’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato la società datrice di lavoro al pagamento in favore del lavoratore dell’ulteriore somma di € 59.733,98 per il lavoro straordinario svolto quale autista di mezzi di trasporto. La Corte territoriale aveva respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello e, sulla base delle testimonianze raccolte, aveva ritenuto provato lo svolgimento della prestazione oltre l’orario normale in un periodo più ampio di quello coperto dai dischi cronotachigrafi prodotti, quantificando le somme dovute a mezzo di CTU.
Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, lamentando l’erronea declaratoria di ammissibilità dell’appello e l’erronea valutazione delle prove testimoniali in ordine all’orario di lavoro accertato. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo. Richiamando le Sezioni Unite, ha ribadito che neanche in caso di error in procedendo viene meno l’onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso. L’esame diretto degli atti del giudizio di merito è circoscritto agli atti e documenti che la parte abbia specificamente indicato e allegato. Nel caso in cui si deduca la genericità dei motivi di appello, condizione di ammissibilità del ricorso è l’indicazione specifica del contenuto dell’atto di appello avversario, non essendo sufficiente un generico rinvio all’atto.
La Corte ha inoltre escluso che tale rigoroso sistema di requisiti formali violi l’art. 6 CEDU, richiamando la giurisprudenza di Strasburgo che riconosce agli Stati un margine di apprezzamento nel disciplinare l’accesso al giudice di ultima istanza. La sentenza Patricolo e altri c. Italia del 2024 ha anzi confermato la legittimità di procedure più formali per la Corte di cassazione, considerata la rappresentanza tecnica di avvocati specializzati.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato. Ha precisato che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile solo ove si alleghi che il giudice non ha operato secondo il suo prudente apprezzamento, mentre è inammissibile la censura che ne contesti il cattivo esercizio. Analogamente, la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile solo se il giudice ha attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva addossato al lavoratore l’onere di dimostrare la prestazione oltre l’orario normale e ne aveva ritenuto assolto l’onere, senza invertire gli oneri probatori.
La Corte ha infine richiamato le Sezioni Unite n. 5792/2024 in tema di travisamento della prova, precisando che il vizio trova rimedio nella revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. o nelle censure di cui all’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., non adeguatamente formulate nel ricorso. Ha rigettato il ricorso, condannando la società al pagamento delle spese e all’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., avendo definito il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
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Nota della Redazione
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