Retribuzione minima unificata dirigenti medici e applicabilità dell’allegato 7 CCNL (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17979 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’allegato 7 del CCNL dell’Area dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale del 3 novembre 2005, parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003, contenente gli esempi sull’applicazione degli artt. 37 e 38, comma 4, non riguarda i soli dirigenti medici già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 che nel biennio 2002-2003 abbiano beneficiato dell’attribuzione di un incarico di livello superiore rispetto a quello precedentemente posseduto. Esso si applica anche ai dirigenti che tali incarichi ottengano successivamente. La voce “differenza sui minimi” non costituisce un istituto estraneo alla retribuzione di posizione minima unificata, ma un correttivo volto a garantire l’eguale trattamento economico tra dirigenti che, per ragioni storiche, hanno una retribuzione di posizione cristallizzata di importo diverso a fronte di incarichi paragonabili. Ne consegue che l’eccezione di avvenuto pagamento sollevata dall’azienda sanitaria deve essere valutata alla luce di tale qualificazione.
Il Fatto
Alcuni dirigenti medici di I livello hanno convenuto in giudizio l’azienda ospedaliero-universitaria di appartenenza per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire, nella busta paga, la retribuzione di posizione minima unificata spettante ai dirigenti con incarico ex lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
I ricorrenti, dopo il quinquennio di anzianità e la verifica positiva del competente Collegio tecnico, avevano ricevuto l’incarico con decorrenza giuridica ed economica dal 1° giugno 2012. Il Tribunale di Bari aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello di Bari ha respinto il gravame dell’azienda, ritenendo che la voce “differenza sui minimi” fosse istituto diverso dalla retribuzione minima unificata e che l’allegato 7 del CCNL trovasse applicazione solo per i dirigenti in servizio al 31 dicembre 2001. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la violazione e falsa applicazione della contrattazione collettiva di settore. La Corte territoriale aveva rigettato l’eccezione di avvenuto pagamento in corso di causa ritenendo che l’importo versato afferisse a un diverso emolumento, la “differenza sui minimi“, introdotta dal CCNL per situazioni lavorative differenti.
La Suprema Corte non condivide tale lettura. Dalla lettura dell’allegato 7 del CCNL del 3 novembre 2005, recante gli “ESEMPI SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 37 e 38 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO“, emerge che gli esempi sono stati elaborati per guidare l’applicazione dell’art. 37, comma 4, del CCNL, secondo cui gli incrementi non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale e si aggiungono alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita, indipendentemente dalla sua composizione storica.
In particolare, l’esempio III chiarisce che l’interpretazione delle clausole è meno agevole quando le norme si applicano a dirigenti con il medesimo incarico ma con retribuzione di posizione complessiva di composizione diversa per effetto dello sviluppo di carriera. Le tabelle dell’allegato mostrano che le “differenze sui minimi” servono proprio ad annullare le differenze retributive dovute al percorso di carriera, permettendo ai dirigenti che svolgono incarichi paragonabili di ottenere analoga retribuzione.
Il correttivo, dopo la cristallizzazione della retribuzione di posizione minima contrattuale maturata fino al 31 dicembre 2003, ne integra l’ammontare per garantire l’eguale trattamento dei medici che, per effetto della successiva graduazione delle funzioni, vengono a svolgere incarichi di pari importanza, impegno e responsabilità. Esso costituisce una parte variabile aziendale e la sua funzione era di equiparare la posizione dei dirigenti con incarico ex lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 a quella dei dirigenti di struttura semplice o complessa, ove ne ricorressero le condizioni.
Ne deriva l’incompatibilità della tesi del giudice di appello con la logica stessa dell’allegato 7, che non contiene alcuna espressa limitazione temporale nei termini indicati dalla Corte territoriale. L’eccezione di adempimento della pubblica amministrazione avrebbe dovuto essere valutata alla luce di tali considerazioni, eventualmente disponendo una CTU per accertare le somme dovute e quelle effettivamente percepite. Il ricorso è accolto sul primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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