Collaborazioni eterorganizzate senza prova: escluso art. 2 d.lgs. 81/2015 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6988 del 16.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
I rapporti di collaborazione di cui all’art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015 costituiscono una norma di disciplina e non una norma di fattispecie, sicché non integrano un tertium genus intermedio tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. L’applicazione della disciplina del rapporto subordinato presuppone la dimostrazione degli elementi dell’eterorganizzazione, ovvero di una prestazione svolta di persona e in maniera continuativa con modalità di esecuzione, quanto a tempi e luoghi, unilateralmente organizzate dal committente. Il giudice di merito che respinga la domanda per difetto di allegazione e prova di tali elementi non incorre in motivazione apparente né in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Qualora la sentenza impugnata si fondi su una pluralità di rationes decidendi autonome, ciascuna idonea a sorreggerne il dictum, la resistenza di una sola di esse all’impugnazione rende il ricorso inammissibile per le censure rivolte alle altre.
Il Fatto
Tre lavoratori agivano nei confronti del Comitato di Palermo della Croce Rossa Italiana per ottenere l’accertamento della sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato ovvero di una collaborazione eterorganizzata ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015. I contratti intercorsi erano qualificati come collaborazioni professionali, con termine di scadenza apposto.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda; la Corte d’Appello di Palermo, in riforma, la respingeva, negando la natura subordinata dei rapporti e rilevando che i lavoratori non avevano mai allegato né provato gli elementi caratterizzanti le collaborazioni eterorganizzate, né impugnato il termine di scadenza. I soccombenti ricorrevano per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo, il terzo e il sesto motivo, per connessione. Il primo denunciava la motivazione apparente sulla mancata applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015; il terzo lamentava la violazione della medesima norma; il sesto deduceva la violazione dell’art. 115 c.p.c. sulla mancata contestazione ad opera della controparte.
I motivi sono disattesi. La Corte territoriale, respingendo la domanda per difetto di allegazione e prova circa gli elementi dell’eterorganizzazione, ha valorizzato la circostanza — già esaminata a proposito del vincolo di subordinazione — che neppure la predisposizione dei turni di servizio era rimessa alla Croce Rossa Italiana. Veniva così a mancare l’elemento della prestazione svolta non solo di persona e in maniera continuativa, ma anche con modalità di esecuzione, quanto a tempi e luoghi di lavoro, unilateralmente organizzate dal committente, in conformità a quanto statuito da Cass. n. 1663 del 2020.
Il richiamo a tale pronuncia consente di respingere anche la censura fondata sul presupposto che la disciplina evocata configuri un tertium genus. Il precedente citato ha statuito che i rapporti di collaborazione di cui all’art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015, norma di disciplina e non di fattispecie, non costituiscono un tertium genus intermedio tra autonomia e subordinazione.
Il secondo motivo, che denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c., è dichiarato infondato: la Corte territoriale si è pronunciata, sebbene con stringata argomentazione, anche sulla richiesta di applicazione dell’art. 2, e l’eventuale insufficienza motivazionale non configura il vizio di omessa pronuncia. Il quarto e il quinto motivo sono dichiarati inammissibili perché attengono a una seconda ratio decidendi della sentenza, concernente la mancata impugnazione del termine di scadenza. La Corte richiama il principio secondo cui, quando la sentenza si fondi su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggerne il dictum, la resistenza di una sola di esse all’impugnazione priva il ricorso dell’idoneità a raggiungere il suo obiettivo, con richiamo a Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001 e Cass. n. 24540 del 2009.
Il ricorso è respinto nel complesso, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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