Retribuzione di risultato degli specialisti ambulatoriali subordinata all’accordo aziendale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20604 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione di risultato degli specialisti ambulatoriali convenzionati, prevista dall’art. 39 dell’ACN per la specialistica ambulatoriale, presuppone l’esistenza di un accordo attuativo aziendale che, conformemente alle linee di indirizzo dell’Accordo Integrativo Regionale, individui le prestazioni e le attività finalizzate a specifici obiettivi, i relativi emolumenti e gli indicatori concordati per valutarne il raggiungimento. In difetto di tale procedura negoziale e della conseguente verifica periodica dei risultati, la voce accessoria non può essere erogata, né l’azienda sanitaria può procedere unilateralmente alla rideterminazione del compenso degli specialisti. La distinzione tra obiettivi della quota variabile di cui all’art. 41 dell’ACN, che integra il trattamento economico di base, e obiettivi dei programmi finalizzati di cui all’art. 39 ACN è decisiva ai fini del riconoscimento dell’indennità.
Il Fatto
I ricorrenti, medici specialisti ambulatoriali titolari di contratti individuali con una ASL e disciplinati dall’ACN per la specialistica ambulatoriale, adivano il Tribunale per ottenere la retribuzione di risultato relativa al biennio 2015/2016, prevista dall’art. 39 dell’ACN, previo accertamento del raggiungimento degli obiettivi fissati, con condanna dell’azienda al pagamento. L’ASL contestava la domanda, sostenendo che non fosse provato né il raggiungimento degli obiettivi né il completamento delle relative verifiche. Il Tribunale accoglieva il ricorso; la Corte d’appello, in riforma, respingeva le domande, rilevando l’assenza di un atto aziendale di costituzione e determinazione quantitativa delle risorse destinate al fondo premialità per il 2015 e la mancata sottoscrizione, per il triennio 2015-2017, di alcun accordo sugli obiettivi con le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 39 ACN.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso dei medici, la Sezione Lavoro muove dalla ricostruzione del quadro normativo. Il rapporto specialistico ambulatoriale è regolato dall’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 e dagli ACN e accordi integrativi regionali e aziendali, che definiscono la struttura del compenso. Il trattamento economico degli specialisti si articola, ai sensi dell’art. 41 dell’ACN, in quota oraria e quota variabile, quest’ultima finalizzata al raggiungimento di standard organizzativi, di processo e di livello erogativo, nonché di obiettivi di qualificazione e appropriatezza.
Da questa disciplina la Corte distingue nettamente due piani. Il raggiungimento degli obiettivi riferiti alla quota variabile di cui all’art. 41 ACN attiene al trattamento economico di base. Diversa è l’attività svolta nell’ambito di progetti e programmi specifici, individuali o in forma aggregata, che fonda la retribuzione di risultato di cui all’art. 39 ACN: questa esige una previa individuazione formale del fondo programmi e progetti e una positiva verifica dei risultati di gestione demandata alle parti sociali.
Il primo motivo è quindi infondato: non sussiste contraddittorietà della motivazione rilevante ai sensi del novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e dalle successive pronunce richiamate. Il secondo motivo è inammissibile: dietro la dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. i ricorrenti oppongono una diversa lettura della delibera aziendale, senza denunciare la violazione dei canoni interpretativi, e la norma processuale non è violata dalla mera diversa valutazione delle prove.
Il terzo motivo è infondato. L’art. 39 dell’ACN impone che siano fissati, d’intesa con le organizzazioni sindacali, gli obiettivi annuali delle singole branche della specialistica e gli indicatori per valutarli. Nella specie la Corte di merito ha accertato l’assenza di alcun atto aziendale di costituzione e quantificazione delle risorse del fondo premialità, perché a monte non vi era stata né valutazione degli obiettivi né ripartizione dell’indennità. La procedura indefettibile non è stata rispettata. I medici, del resto, avevano agito per la retribuzione di risultato, non per il risarcimento del danno.
Infondato è anche il quarto motivo, che non coglie il decisum: la delibera aziendale è stata ritenuta inidonea a dare conto del regolare espletamento del procedimento dell’art. 39 ACN. La Corte ribadisce infine che, in assenza dei passaggi normativamente previsti, va escluso il potere unilaterale di rideterminazione del compenso degli specialisti, come già affermato per il trattamento retributivo del pubblico impiego contrattualizzato. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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