Riduzione contributiva CUAF esclusa per i soci di società di capitali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13527 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riduzione dell’aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica per gli assegni familiari, prevista dall’art. 20, comma 1, n. 1, d.l. n. 30/1974, conv. con modif. in legge n. 114/1974, spetta ai soli datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l’assicurazione di malattia. La nozione di datore di lavoro “commerciante” è quella ricavabile dall’art. 1 legge n. 1397/1960, che richiede il lavoro prevalentemente proprio e dei familiari, l’esclusione delle imprese con personalità giuridica e l’applicazione ai soli soci delle società di persone. Ne consegue che l’iscrizione d’ufficio dei soci di una società di capitali alla gestione commercianti non integra il presupposto della riduzione: rispetto alle società di capitali prevale il fattore capitale su quello umano e viene meno la ratio di favorire le categorie produttive economicamente più deboli. È infondato il motivo di ricorso che censura la motivazione come apparente, quando la sentenza declini, sia pure sinteticamente, le ragioni della reiezione.

Il Fatto

Una società a responsabilità limitata operante nel settore degli appalti di pulizie riceveva dall’Inps un avviso di addebito per i contributi destinati al finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare, corrisposti in misura ridotta sul presupposto dell’iscrizione alla gestione commercianti. La società proponeva opposizione, respinta in primo grado.

La Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia, ritenendo che l’iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti non rilevasse ai fini della riduzione contributiva, fondata su una nozione più ristretta di commerciante, e che l’attività di pulizie non rientrasse nel settore terziario tipico. La società ricorreva allora per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria; l’Inps resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con precedenza il terzo motivo, per il suo rilievo logico preliminare, e lo dichiara infondato. La motivazione della sentenza impugnata è specificamente idonea a rendere ragione della reiezione dell’appello: la mancanza di ulteriori dettagli sulle ragioni dell’esclusione dell’attività di pulizie dal terziario tipico non è richiesta e non rientra nel sindacato di legittimità sul minimo costituzionale della motivazione, secondo il precedente delle Sezioni Unite n. 8053/2014.

I primi due motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono infondati, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza. È pacifico in fatto che i soci siano stati iscritti d’ufficio alla gestione commercianti in forza dell’art. 1, commi 202 e 203, legge n. 662/1996. Tale iscrizione, osserva la Corte, non basta di per sé a integrare la nozione di datore di lavoro “commerciante” richiesta per la riduzione contributiva.

L’art. 20, comma 1, n. 1, d.l. n. 30/1974 fissa la misura ridotta del 5,15% per i datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi, rispetto alla misura generale del 7,50%. La nozione di commerciante è però quella ricavabile dalla legge n. 1397/1960, cui la stessa norma rinvia. Questa richiede il titolare di impresa organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Tale condizione non ricorre rispetto a una società di capitali, dove il fattore capitale prevale su quello umano: l’art. 2 legge n. 1397/1960 esclude dall’ambito della legge le imprese con personalità giuridica, e l’art. 3 legge n. 45/1986 applica la disciplina ai soli soci delle società di persone, non a quelli delle società di capitali. La Corte richiama Cass. n. 22665/2018 e Cass. n. 22088/2021, secondo cui la riduzione risponde alla ratio di favorire le categorie produttive economicamente più deboli e opera in favore degli imprenditori di piccole dimensioni, anche in forma societaria, ove l’elemento caratterizzante sia l’apporto lavorativo dei soci. Nelle società di capitali questa ratio viene meno e si giustifica la contribuzione in misura ordinaria.

Essendo la ricorrente una società a responsabilità limitata, la Corte giunge alla conferma dell’obbligo contributivo pieno, sebbene per diversa motivazione rispetto a quella rettificata. Al rigetto del ricorso seguono le spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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