Retrodatazione custodia cautelare per desumibilità degli atti in contesti associativi (Cass. pen. Sez. VI n. 1657 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando due titoli custodiali siano emessi in procedimenti distinti per fatti diversi ma avvinti da connessione qualificata, la retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera solo se i fatti oggetto della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti del relativo procedimento prima del rinvio a giudizio per quelli oggetto della prima. La desumibilità non coincide con la mera conoscenza o conoscibilità dei fatti, né con la materiale disponibilità della informativa di polizia giudiziaria: presuppone una situazione indiziaria di gravità e completezza tale da giustificare l’adozione della misura, recepita dall’autorità inquirente nel tempo obiettivamente occorrente per una lettura ponderata. In materia di reati associativi la valutazione va compiuta con visione d’insieme e nel contesto collettivo di riferimento, senza scomporre le singole iniziative investigative. I provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni, che richiedono indizi non gravi e costituiscono mezzi di ricerca della prova, non provano l’esistenza di un quadro indiziario completo.
Il Fatto
Il ricorrente, indagato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 e per reati in materia di armi, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., chiedeva la declaratoria di inefficacia della custodia cautelare in carcere in atto, invocando la retrodatazione del termine iniziale al giorno di un precedente arresto in flagranza per detenzione di cocaina, reato connesso a quelli per cui era ristretto.
Il Giudice per le indagini preliminari rigettava l’istanza e il Tribunale, in sede di appello, confermava, rilevando l’assenza del presupposto della desumibilità dagli atti dei fatti successivi prima del rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo titolo custodiale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola consolidata: per titoli custodiali adottati in procedimenti distinti e per fatti diversi ma avvinti da connessione qualificata, la retrodatazione opera se i fatti della seconda ordinanza erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per quelli della prima, secondo il costante insegnamento delle Sezioni Unite n. 21957 del 2005 e n. 14535 del 2006.
Quanto alla desumibilità, essa non si identifica con la conoscenza o conoscibilità dei fatti, ma richiede un compendio dotato di specifica significatività processuale, idoneo a fondare un meditato apprezzamento prognostico sulla concludenza e gravità delle fonti indiziarie. Il riferimento è a Sez. VI n. 54452 del 2018 e, sul momento di recepimento del contenuto dell’informativa, a Sez. I n. 12906 del 2010.
Nel caso concreto, parte delle acquisizioni valorizzate dal secondo titolo è intervenuta dopo il rinvio a giudizio nel distinto processo. Il ricorrente tenta di isolare quelle emergenze, sostenendo la sufficienza del materiale già in possesso del Pubblico ministero, desunta dai provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni.
L’operazione non è corretta. Anzitutto manca una puntuale spiegazione dell’irrilevanza delle acquisizioni successive, da valutare non disgiuntamente dalla posizione degli altri indagati, ma nel contesto collettivo proprio del reato associativo. In secondo luogo, le singole iniziative investigative sono esaminate separatamente, senza la visione d’insieme necessaria in materia associativa.
La Corte conferma che le intercettazioni richiedono solo indizi di reato, e non di colpevolezza, sicché non costituiscono parametro per dedurne un quadro indiziario completo. Rileva inoltre che, secondo l’incolpazione provvisoria, l’associazione si sarebbe protratta oltre il primo titolo custodiale, con conseguente difetto del presupposto di anteriorità di tutti i reati rispetto a quel provvedimento. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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